Nuova pdl sulla vivisezione - critiche di OLS

commenti Oltre La Specie al testo in corsivo rosso
Marina Berati e Massimo Tettamanti: nostre risposte in verde.

Articolo 1
(FINALITA')

  1. La presente legge, in recepimento della Direttiva europea 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986 e successive modifiche, stabilisce le norme per la protezione e la tutela degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici, descrive le condizioni necessarie a garantirne il benessere, incentiva lo sviluppo e l'impiego di metodi alternativi all'uso di animali.

  2. E' consentito l'utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali.
    Come la vecchia legge (CVL)

Articolo 2
(SPECIE DI ANIMALI UTILIZZATE )

  1. Ai sensi della presente legge si intende per "animale", non altrimenti specificato, qualsiasi vertebrato vivo non umano inclusi quelli geneticamente modificati, gli animali invertebrati cefalopodi appartenenti all'ordine dei decapodi, le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi, ad esclusione di altre forme fetali o embrionali.
    CVL

  2. L'Allegato I alla presente legge precisa le specie di animali che possono essere utilizzate soltanto se nate ed allevate in cattività e provenienti da uno stabilimento di allevamento o di fornitura autorizzato dalle autorità competenti nazionali o dei Paesi in cui hanno origine gli animali.
    Qui non è chiaro se è permessa la cattura in natura dovrebbe essere espressamente vietato
    E' come prima, su questo punto non siamo riusciti a cambiare nulla.

  3. E' vietato l'impiego di animali selvatici e delle specie in via di estinzione di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n.874, nonché le specie minacciate elencate nella legge del 7 febbraio 1992, n.150, e successive modifiche, salvo che si ritenga indispensabile ai fini della cura di malattie delle specie stesse o della loro conservazione.

    Peggiorativo rispetto  alla vecchia legge (art. 3 comma 3)
    Non è peggiorativo. E' leggermente migliorativo, anche se di poco, perché nella vecchia legge, oltre che per la conservazione della specie stessa era ammessa la deroga anche per usare gli animali come modello per gli umani, vedi art. 8 comma 1:
    a) esperimenti sugli animali cui all'art. 3, comma 3, a condizione che gli stessi siano conformi al regolamento CEE 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie considerate oppure a verifiche medico-biologiche essenziali purché la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo;

  4. E' vietato l 'utilizzo delle scimmie antropomorfe, ovvero scimpanzé, bonobo, gorilla ed orango, salvo che si ritenga indispensabile ai fini della cura di malattie delle specie stesse o della loro conservazione.
    Non c'è nessuna miglioria
    Come sopra, una leggera miglioria, ma infatti non l'abbiamo nemmeno citato, questo, tra i punti migliorativi, perche' c'e' la deroga, ma la deroga di prima era peggiore, vedi art. 8 comma ,  punto b:
    b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento;

Articolo 3
(IMPIEGO DEGLI ANIMALI A FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI)

  1. Ai sensi della presente legge si definisce:

    a) "procedura ", la tecnica o la combinazione di più tecniche condotte su un animale che possa essere causa di dolore, sofferenza, forte stress, danni temporanei o durevoli, compresa qualsiasi manipolazione, anche genetica, che determini la nascita di un animale in tali condizioni.
    L'"angoscia" citata nella vecchia legge è sostituita dal termine "forte stress" non è la stessa cosa e potrebbe essere un elemento  peggiorativo
    Sulla questione angoscia-stress si è discusso al tavolo di lavoro per moltissime ore. Stress è il termine inglese, ed è in quella accezione che qui è usato, non nella traslazione in italiano. In ogni caso, rimane il problema che la valutazione è soggettiva, perció non è una parola - che sia angoscia o forte stress - che cambia il modo di applicare la legge.

    b) "progetto", l'insieme delle procedure in cui vengono utilizzati anche animali, a partire dalla loro preparazione alla prima procedura fino a quando non occorrano ulteriori interventi o osservazioni ai fini del progetto in corso.

  2. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del forte stress, dei danni temporanei o durevoli, in conseguenza dell' applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi similari, non pone l'animale al di fuori dei campi di applicazione definiti dalla presente legge.
    Rispetto alla vecchia legge mancano: definizioni di anestesia e uccisione con metodi umanitari, elementi, questi, che dovrebbero essere ben specificati
    Sono definizioni ormai note, il fatto di scriverle o meno nella legge è abbastanza irrilevante. In ogni caso, negli allegati tecnici devono sempre essere indicati tutti i metodi di anestesia, analgesia ed eutanasia, e quindi sono quelli che poi verranno giudicati da chi deve dare le autorizzazioni.

Articolo 4
(MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI ANIMALI)

  1. L'utilizzo degli animali deve essere condotto in maniera responsabile, in particolare non è ammissibile provocare, con azioni attive od omissive, dolore, forte stress, sofferenza o danni temporanei o durevoli agli animali per esigenze organizzative o economiche.

  2. Qualora l'utilizzo degli animali non sia evitabile, si dovrà motivare all'autorità competente di cui all'articolo 14 la necessità del ricorso ad una o più specie e il tipo di procedure che si intendono condurre.

  3. Tra le varie procedure, dovranno essere scelte quelle che, a parità di risultati:

    a) Richiedano il minor numero di animali
    b) Utilizzino animali con il più basso sviluppo neurologico
    c) Siano in grado di minimizzare stress, dolore, sofferenza o danni durevoli
    d) Abbiano il più favorevole rapporto tra danno e beneficio
    CVL

  4. I progetti devono necessariamente tenere conto dello stato del progresso scientifico o tecnologico.

  5. L'utilizzo degli animali è vincolato al rispetto delle procedure descritte nella richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Allegato 4 annesso alla presente legge.

  6. L'utilizzo degli animali può aver luogo solo all'interno di stabilimenti utilizzatori che abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

  7. Non possono essere utilizzati animali dei quali non è documentata la provenienza.

  8. Tutte le procedure e le tecniche in grado di indurre dolore o sofferenza nell'animale devono essere condotte in anestesia generale o locale, tranne i casi in cui si ritiene che l'anestesia sia per l'animale più traumatica della procedura stessa ovvero sia incompatibile con la finalità del progetto; cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa non sia possibile, gli animali devono essere immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato a ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, a meno che sia incompatibile con i fini del progetto.

  9. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si deve procedere immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario di cui al comma 6 dell'articolo 9. E' considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.
    Il parametro è talmente vago che rimane a completa discrezione del veterinario competente, non è assolutamente una miglioria, si dovrebbe provvedere ad una definizione più restrittiva, la questione così posta non significa nulla in concreto
    Infatti non abbiamo indicato questo come miglioramento, e comunque non è così vaga, perché definisce una situazione ben precisa.

  10. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresì vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni. Non è permesso fare uso di alcun mezzo volto ad impedire o limitare l'espressione del dolore; è altresì vietato l'uso di agenti di blocco neuromuscolare, qualora abbiano il solo scopo di evitare o limitare l'espressione del dolore.

  11. Nessun animale può essere impiegato in più di una procedura che abbia provocato forte dolore o danni durevoli, tranne quando la procedura successiva sia praticata sotto anestesia generale da cui l'animale non si risveglia.
    Grosso errore: in questo modo si concede via libera agli sperimentatori di utilizzare più volte lo stesso animale che ha subito un danno permanente senza assolutamente definire la tipologia di danno permanente in base alla possibilità del recupero dell'animale. Anche un cane a cui è stata amputata una zampa ha un danno permanente, ciò non autorizza nessuno a reimpiegarlo uccidendolo in altri esperimenti invece di avviarlo al recupero. In questo modo si spera di risparmiare animali, ma allo stesso tempo anche gli animali che hanno una speranza di essere recuperati la perdono. La questione quindi è posta in modo diverso, ma i risultati sono gli stessi che si hanno con l'attuale legge per quanto riguarda il recupero di animali
    Qui c'è stato un fraintendimento, vi invitiamo a leggere meglio il testo di questo comma, della legge precedente, e del resto della legge. Oltre che la risposta data a Terrile su questo punto. Ma spieghiamo di nuovo: questo comma NON dice che un animale che è stato sottoposto a grave sofferenza deve per forza essere ucciso (dove lo dice?!). Dice che si può usarlo ancora per un esperimento solo se quell'esperimento è sotto anestesia e l'animale non si risveglia. E' l'unica concessione (che non siamo riusciti a evitare, perché altrimenti avrebbe escluso la possibilità di prelevare organi da un animale dopo un esperimento), ma è solo una concessione, non un obbligo. Nel testo precedente, questa possibilità non era vietata, e anzi, non era vietato nemmeno riutilizzare lo stesso animale in procedure che avessero comportato sofferenze "piccole" o "medie", a discrezione ovviamente del vivisettore. In sostanza, la legge precedente dice solo che non si può sottoporre 2 volte lo stesso animale a grave sofferenza, tutto il resto si può fare. Ora invece si dice che non si può più usare ancora un animale che ha già subito gravi sofferenze, a meno del caso in cui viene anestetizzato e poi non si risveglia.
    Ma per far capire la questione ancora meglio, vediamo quali sono le varie sorti che l'animale può subire (e sono esplicitate nel primo comma dell'articolo seguente a questo): o muore nel corso dell'esperimento; o non muore, e in questo caso può: 1. essere dato in adozione, se il veterinario ritiene che possa sopravvivere, e questo sempre, indipendentemente dal livello di sofferenza o danno occorso; 2. può essere usato in altri esperimenti, SOLO SE la sofferenza non è stata grave; 3. può essere ucciso, con o senza una operazione preventiva sotto anestesia totale. La nuova legge aggiunge il SOLO SE, rispetto a prima, per il resto è tutto uguale. Si poteva fare di meglio? Certo, si può sempre, ma comunque è già un miglioramento rispetto a prima, non certo un peggioramento. Evita che un animale che ha già sofferto tanto venga usato ulteriormente.

Articolo 5
(REINSERIMENTO DEGLI ANIMALI)

  1. Al termine della procedura, o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa il medico veterinario responsabile del benessere decide se l'animale debba essere soppresso o mantenuto in vita e, congiuntamente al responsabile del progetto ed al responsabile dell'esecuzione delle procedure, se l'animale mantenuto in vita possa essere affidato alle strutture di accoglienza di cui al comma 3.

  2. L'animale che può essere mantenuto in vita o che, ai sensi dell'art. 4 comma 11 ,non può essere impiegato in una diversa procedura, è affidato alle strutture di accoglienza di cui al comma 3 che ne facciano preventivamente richiesta, al fine del reinserimento.
    Tale comma esclude in pratica il comma 11 dell'art. 4 e viceversa, tutti gli animali possono essere impiegati in altre procedure, in base al testo è a discrezione del personale il suo impiego, non sono fissati paletti inerenti alla tipologia di danno subito dall'animale.  Il cane di cui sopra può essere mantenuto in vita, e contemporaneamente (in base a quanto scritto) può essere riutilizzato in esperimenti
    Perché dite questo? L'ultimo comma dell'articolo precedente indica i casi in cui un animale non può essere riutilizzato, questo comma indica quel è la prassi da seguire, non c'è alcuna contraddizione (forse anche questo deriva dalla vostra errata interpretazione del comma precedente).

  3. Il Ministero della Salute entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, previa verifica delle strutture, istituisce un elenco informatico delle strutture autorizzate ad accogliere gli animali ai fini del reinserimento.
    Non è esplicitamente fornita la definizione di "struttura di accoglienza" e "rifugio"
    Non serve che sia definito qui

  4. L'autorizzazione di cui al comma 3 dovrà specificare:

    a) a quali specie di animali è riferita l'autorizzazione;
    b) il numero di animali per ogni specie considerata che la struttura è in grado di ospitare;
    c) il responsabile della struttura e il personale addetto al mantenimento ed al reinserimento degli animali;
    d) Il medico veterinario responsabile della cura e del benessere degli animali.

  5. Il responsabile del progetto ed il medico veterinario responsabile forniscono alla struttura di accoglienza tutte le informazioni utili al buon esito del reinserimento.
    Ok

  6. Il responsabile dello stabilimento utilizzatore comunica ogni anno al Ministero della Salute e alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, il numero e le specie degli animali per cui è stato deciso il reinserimento e la struttura alla quale sono stati affidati.
    Ok

  7. Gli organi di cui all'articolo 17 effettuano controlli periodici per la verifica dell'idoneità delle strutture di accoglienza e delle condizioni di benessere degli animali ivi ospitati.
    Ok

  8. Le strutture di accoglienza di cui al comma 3 si fanno carico di tutte le spese inerenti al trasporto ed al mantenimento degli animali e si assumono la responsabilità di assicurare all'animale le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze fisiologiche ed etologiche della loro specie.
    Per quale motivo le strutture di accoglienza si devono fare carico di tutte le spese? È penalizzante per loro e quindi in definitiva per gli animali da recuperare, si dovrebbero devolvere parte dei ricavati delle sanzioni al mantenimento di tali strutture
    A parte il fatto che se si chiedevano soldi questo articolo non lo mettevano (perché doveva essere una legge a costo zero), è molto meglio così, così si evitano tutti i casi in cui qualcuno voglia speculare sugli animali (tipo canili privati lager).

  9. I rifugi per la tutela degli animali comunicano per via telematica in un apposito registro collegato alla Banca Dati di cui all'articolo 17:

    a) la disponibilità per l'accoglienza, specificando le specie animali alle quali si riferiscono;
    b) il numero e le specie degli animali accolti e la loro provenienza;
    c) il numero e le specie di animali reinseriti, deceduti ed affidati.

  10. Nei casi descritti dal comma 1 e qualora non vi sia disponibilità delle strutture di accoglienza a ricevere gli animali, gli stabilimenti utilizzatori possono provvedere alla soppressione degli stessi.
    No! Grave. In questo modo (visto che non sono previsti stanziamenti di fondi ai rifugi) si chiude in pratica il capitolo del recupero degli animali da laboratorio
    Assolutamente no!
    Può anche fare poco piacere vederlo scritto, ma questa è la realtà: a fine esperimento, oggi, gli animali (anche quelli comprati e mai usati) vengono uccisi. Si può anche non scriverlo, ma è così. Anche oggi esiste la possibilità dell'affido, ma è sempre molto complicata e quasi nessuno la vuole offrire. Ora invece, avendo così ampio spazio nella legge, questa procedura sarà di molto facilitata. Ancora, però, la stragrande maggioranza degli animali continuerà a essere uccisa, perché saremo in grado di dare rifugio solo a pochi animali, non certo a centinaia di migliaia di animali l'anno. Chiedere soldi per gestirne di più avrebbe dato una scusa potente ai vivisettori per stralciare l'intero articolo, che già è stato osteggiato, perché a molti vivisettori non fa piacere che dai laboratori escano animali.

  11. In nessun caso gli animali affidati alle strutture di accoglienza possono essere reintrodotti in ambienti naturali.
    Per quale motivo? E su che basi?
    Anche nei centri dir recupero della fauna selvatica vi sono programmi che prevedono la nascita in cattività di animali per il loro inserimento in natura, nel caso di macachi questo potrebbe essere valido
    Non si sta parlando di animali selvatici, ma di animali d'allevamento. Sono animali che continueranno a vivere con gli umani: in casa o in ambienti seminaturali (gabbioni esterni "arricchiti", ecc.). Cani e gatti faranno una vita normale, mentre conigli e roditori non potranno essere liberati in natura, anche perché sarebbe un atto irresponsabile verso gli animali stessi. Non ci sono a oggi studi che ci dicano cosa succede a topi e ratti di laboratorio liberati in natura, e comunque questo non è consigliabile come non lo è per le tartarughe "liberate" da chi si è stufato di tenerle, o gli scoiattoli, ecc., si rischierebbe di creare delle situazioni per cui poi verrebbe richiesta a gran voce l'eradicazione degli animali liberati, per cui bisogna gestirli con responsabilità, non prenderli e mollarli e poi quel che succede succede. Nel caso delle scimmie, nessuno vieta che ci possa essere un reinserimento in specifici rifugi esistenti nel mondo in cui questi animali possano vivere in libertà, ma si tratta comunque di rifugi, di zone protette.

Articolo 6
(ANIMALI GENETICAMENTE MODIFICATI)

  1. Ai sensi della presente legge, si intende per "geneticamente modificato" quell'animale che contiene sequenze integrate di DNA clonato (transgene), trasferibili alla prole, inserite utilizzando tecniche di ingegneria genetica ivi incluse le tecniche di trasferimento e sostituzione genetica.
    Non può essere un fattore discriminante la capacità di generare prole, tutti gli animali geneticamente modificati non fecondi (la maggior parte visto che spesso nella loro creazione si procede spesso per tentativi) come verrebbero inquadrati? In questo modo si eludono dai controlli la maggior parte degli animali geneticamente modificati
    Non si sta specificando che l'animale non può essere sterile, si sta dando la definizione di animale geneticamente modificato; il fatto che il DNA sia trasferibile alla prole non significa che quel dato animale deve per forza riprodursi, è solo una definizione.

  2. La generazione di nuovi ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione tra danno e beneficio, e in particolare:

    a) Dell'effettiva necessità della manipolazione, la cui opportunità scientifica sia valutata in rapporto alle sofferenze che potrebbero essere inflitte, anche involontariamente, agli animali in conseguenza della manipolazione;
    b) Del possibile impatto che la manipolazione genetica potrebbe avere sul benessere degli animali;
    c) Dei potenziali rischi per la salute umana ed animale;
    d) Della tutela dell'ambiente;
    e) Del prevedibile tasso di successo della manipolazione e, di conseguenza, del numero di animali "eccedentari" che dovranno essere soppressi;
    f) Dei problemi etici connessi.
    Ok

  3. Il mantenimento e l'allevamento di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente devono essere autorizzati dal Ministero della Salute.

  4. Gli animali geneticamente modificati devono essere opportunamente distinguibili e facilmente identificabili dagli altri animali, mediante un apposito registro nel quale devono risultare chiari la loro provenienza, l'allevamento, le modalità di trasporto e di contenimento.

  5. Gli stabilimenti in cui si generano, allevano, mantengono o utilizzano gli animali geneticamente modificati devono avere locali adeguati, assicurare un corretto contenimento ed essere dotati di sistemi che permettano di evitare rilasci accidentali in ambiente.
    Troppo generico, lascia ampi spazi ad interpretazione e discrezionalità
    Certo, tutto e' migliorabile, anche questo punto, come infiniti altri, ma ad oggi non c'è nemmeno questo.

  6. Gli stabilimenti in cui si allevano animali geneticamente modificati di cui al comma 3 devono comunicare annualmente al Ministero della Salute il numero di animali nati, alloggiati e forniti e quelli soppressi.
    Ok

  7. Al fine di evitare rischi accidentali di rilascio ambientale, il trasporto degli animali geneticamente modificati deve avvenire in condizioni di sicurezza. In particolare, durante il trasporto gli animali devono poter essere identificati e fisicamente separati dai cospecifici non geneticamente modificati.
    Ok

  8. In caso di rilascio accidentale in ambiente il responsabile dello stabilimento di provenienza deve comunicare immediatamente il fatto al Ministero della Salute ed alla ASL competente per territorio.
    Ok

Articolo 7
(CAMPI DI APPLICAZIONE )

  1. L'impiego degli animali utilizzati a fini scientifici o tecnologici è consentito esclusivamente per uno o più dei seguenti campi di applicazione:

    a) Ricerca biomedica di base e applicata, incluse le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca inseriti all'interno dei progetti di ricerca;
    b) Attività di sviluppo, produzione e controllo di alimenti, farmaci, sieri, vaccini, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e di qualsivoglia sostanza o prodotto per la profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie e altri cattivi stati di salute nell'uomo, negli animali e per la salvaguardia dell'ambiente o nelle piante;
    c) Sviluppo e messa a punto di tecniche e metodologie medico-chirurgiche o dispositivi medici, formazione del personale preposto alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali;
    Pare peggiorativa rispetto alla vecchia legge. Che significa formazione del personale? Si toglie la sperimentazione didattica e si introduce l'uso di animali per fini formativi? Dov'è la miglioria?
    Anche qui bisogna chiarire la situazione attuale per poter capire quella nuova. I corsi di formazione di cui si parla sono quelli per le persone che hanno scelto di lavorare in laboratori di vivisezione. Oggi ovviamente questi corsi già esistono e continueranno ad esistere. Con "didattica", invece, si intendono i corsi pre-laurea, quelli in cui lo studente non ha ancora scelto la specializzazione, ed à costretto, qualsiasi sia il mestiere che farà poi, a partecipare a laboratori didattici su animali (a meno di obiezione di coscienza, che sappiamo benissimo quanto funziona...).
    Con questa legge, questo obbligo viene a cadere. Si taglia via tutta la fetta di esperimenti didattici su animali svolta durante i corsi di laurea!
    Quello che succede DOPO la laurea, nei corsi di specializzazione, e anche durante la tesi di laurea, rimane come prima, perché è una SCELTA dello studente, mentre viene cancellato l'OBBLIGO durante il corso di laurea.

    d) Prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro o in-vivo, o che siano rivolte alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell'uomo o negli animali;
    e) Saggi biologici per la tutela dell'ecosistema nell'interesse dell'uomo e degli animali e delle piante;

  2. E' vietato l'impiego di animali per:

    a) La didattica;
    definizione assente, ora più che mai dovrebbe essere chiaramente definita
    Crediamo sia già chiara così, e che così consenta di comprendere il maggior numero di casi possibili. Più si specifica, più c'è il rischio di restringere. E qui non vogliamo restringere, dato che si tratta di un divieto...

    b) Lo sviluppo, la produzione e il controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di ingredienti finalizzati ad uso cosmetico;
    c) La produzione e il controllo di prodotti finiti per uso domestico;
    Questo punto non è chiaro e ciò (come sempre quando non c'è chiarezza) può essere pericoloso
    Non vediamo alcuna mancanza di chiarezza.

    d) La produzione e il controllo di materiale bellico;
    e) Test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
    f) La produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali.

  3. Sono escluse dall'ambito della presente legge:

    a) Le pratiche agricolo-zootecniche o medico veterinarie professionali diverse da quelle finalizzate ad uso scientifico o tecnologico;
    b) Le prove di farmacocinetica residuale e le cliniche di campo di medicinali per uso veterinario negli insediamenti zootecnici su animali ivi allevati nonché le prove cliniche su animali da compagnia, previo consenso del proprietario, all'interno di ambulatori veterinari;
    c) L'osservazione degli animali nel loro ambiente naturale o semi-naturale.
    Questo punto non è chiaro e ciò (come sempre quando non c'è chiarezza) può essere pericoloso
    Ambiente naturale è chiaro. Semi-naturale significa che gli animali non sono in gabbia, ma in semi-libertà. Posti che ci piacciono poco, ovviamente (anche se dipende dai casi), ma che di fatto esistono.

Articolo 8
(METODI ALTERNATIVI)

  1. E' considerato alternativo ogni metodo che elimini totalmente l'uso degli animali o che riduca il numero degli animali necessari ad eseguire una determinata procedura, o impieghi lo stesso numero di animali per ottenere un numero maggiore di informazioni pertinenti alla procedura ovvero ne raffini l'esecuzione diminuendo la sofferenza imposta all'animale.
    Gravissimo. È il punto più squalificante dell'intero impianto, si considera un metodo alternativo anche un metodo che essendo tecnologicamente avanzato o affinato impiega meno animali, in questo caso tutti i metodi possono essere considerati alternativi, anche la DL 50 potrebbe quindi essere alternativa se divenisse DL 40 ad esempio. Questo paradosso avviene già oggi purtroppo, da una nuova legge in materia ci si aspetterebbe molto di più. Serve invece parlare di metodo SOSTITUTIVO e in questo testo non ve n'è traccia. Anche dal punto di vista etico tale comma equivale ad una capitolazione senza scusanti se non quella di salvare qualche animale. Recentemente l'ECVAM ha validato un metodo italiano che prevede l'uso di topi transgenici per l'estrazione di cellule epatiche, tale metodo permetterà di salvare dei topi, ma la strada intrapresa è sbagliata, si tratta di sostituire metodi che prevedono l'impiego di animali con metodi che non ne prevedono, e non di trovare nuovi approcci allo sfruttamento animali "ottimizzando" il loro utilizzo.
    Questa è semplicemente la definizione a livello internazionale di "metodo alternativo". Non è nei poteri di questa legge cambiarla. Era così nella vecchia legge, è così in questa nuova. Ed è ovvio che abbiamo tentato lo stesso di cambiarlo, ma non è stato possibile farlo, perché questa è la definizione universalmente accettata, non è qui che questa battaglia va portata avanti, in una mera legge nazionale, ma su altri fronti.

  2. I metodi alternativi validati dall'European Centre for the Validation of Alternative Methods(ECVAM) e adottati dalle linee uida OCSE, dalle Direttive nazionali ed internazionali per la registrazione dei farmaci e dall'Allegato V della direttiva europea devono essere recepiti dal Ministero della Salute e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale come metodi ufficialmente riconosciuti.
    Ok e i tempi?
    I tempi non sono stati purtroppo specificati, ma comunque la comunicazione del Ministero è un sollecito ad operare il cambiamento e usare i nuovi metodi, anche senza porre obblighi di tempistica.

  3. Il Ministero della Salute comunica per via telematica alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi di cui al comma 2 e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo.
    Poco chiaro
    Non è definito nel dettaglio come avviene la comunicazione, ma non è necessario che sia definito qui.

  4. I test relativi alle prove obbligatorie di qualità, efficacia , innocuità e sicurezza di farmaci di uso umano o veterinario sono soggetti al rispetto delle specifiche norme nazionali ed europee nonché degli accordi internazionali per la commercializzazione del farmaco.

  5. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla Sanità umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente, sono incentivati:

    a) quelli che non si avvalgono dell'uso di animali;
    b) quelli che utilizzano metodi alternativi:
    c) quelli che utilizzino un minor numero di animali o comportino procedimenti meno dolorosi;
    d) le ricerche su protocolli per il minor impiego di specie e di numero di animali;
    e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi.

Articolo 9
(DISCIPLINA DEL PERSONALE ABILITATO)

  1. Le persone che effettuano procedure e tecniche e quelle che si occupano direttamente o con compiti di controllo degli animali devono avere un'istruzione ed una formazione adeguate, attinenti alle attività di loro competenza e alle specie utilizzate, al fine di garantire un uso scientificamente corretto degli animali impiegati.
    Che vuol dire "formazione adeguata"? Il testo è a dir poco generico, chi decide l'adeguatezza della formazione in oggetto? E soprattutto su che basi?
    C'è un allegato tecnico.

  2. In relazione al tipo di struttura, al numero, alle specie di animali mantenute ed alla natura delle procedure, sono identificate le seguenti categorie di personale:

    A: Operatore di stabilimento; tecnico di stabilimento;
    B: Tecnico che collabora alla esecuzione delle procedure e delle tecniche;
    C: Responsabile del progetto; Responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche; Ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche;
    D: Responsabile dello stabilimento utilizzatore; responsabile di stabilimento di allevamento e/o di fornitura; Medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
    Ok

  3. Nell'allegato 5 annesso alla presente legge sono precisate, per ciascuna categoria professionale di cui al comma 2, le mansioni e la formazione specifica richiesta.

  4. Il Responsabile dello stabilimento utilizzatore è il garante gestionale della struttura nei suoi aspetti amministrativi, organizzativi e sanitari; assicura il rispetto della legislazione vigente in materia; garantisce gli standard qualitativi; attesta la conformità della formazione del personale alle disposizioni di cui alla presente legge;

  5. Il Responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura è il garante gestionale dello stabilimento, si occupa della gestione della struttura nei suoi aspetti amministrativi, organizzativi e sanitari; assicura il rispetto della legislazione vigente in materia; garantisce gli standard qualitativi; attesta la conformità della formazione del personale alle disposizioni di cui alla presente legge.
  6. Il Medico veterinario responsabile garantisce il benessere e il controllo sanitario degli animali; controlla la corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche allo scopo di evitare danni, dolore, forte stress e sofferenze inutili; prescrive i trattamenti terapeutici necessari.

  7. Il Responsabile del progetto è il garante del progetto stesso nei suoi aspetti amministrativi e scientifici; fornisce indicazioni relative alla sicurezza degli agenti utilizzati.

  8. Il Responsabile dell'esecuzione delle procedure è il garante di tutte le manipolazioni a cui vengono sottoposti gli animali all'interno di uno specifico progetto.

  9. Non è consentito rivestire contemporaneamente la figura di Responsabile del progetto o dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche e quella di Medico veterinario responsabile del benessere. L'incarico di medico veterinario responsabile del benessere non può essere attribuito a veterinari afferenti a strutture pubbliche di vigilanza sull'utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici.
    Ok, buono

  10. Le procedure e tecniche devono essere eseguite, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, psicologia ad indirizzo generale e sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, MPSI-02, di cui all'Allegato A annesso al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000, o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo o equivalente con Decreto del Ministro della Salute.
    In pratica CVL

  11. Sono autorizzati a svolgere attività formativa in materia di preparazione professionale del personale di cui al comma 2:

    a) Le Università;
    b) L'Istituto Superiore di Sanità;
    c) Le Associazioni scientifiche di settore e gli Enti pubblici o privati, accreditati per la formazione del personale dalla Commissione per la didattica di cui al comma 12 o da organismi equivalenti in ambito europeo.
    Manca qualsiasi accenno all'utilizzo di animali per scopi formativi, questo è grave perché significa solo una cosa: l'impiego di animali per formare il personale, gli stessi usati oggi nella didattica?
    No, vedi sopra.

  12. Allo scopo di uniformare la formazione degli operatori, anche al fine di armonizzare le figure professionali agli indirizzi comunitari e di agevolare la libera mobilità dei lavoratori in ambito europeo ed internazionale attraverso il mutuo riconoscimento delle competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione per la Didattica, con i seguenti compiti:

    a) formulazione dei programmi e syllabus comuni a livello nazionale, secondo le linee guida europee
    b) preparazione dei prototipi di esame per il rilascio dell'abilitazione secondo i vari livelli
    c) valutazione dei docenti per l'attività didattica dei corsi
    d) accreditamento di associazioni scientifiche di settore ed istituzioni pubbliche o private per la formazione del personale
    e) riconoscimento dei titoli di studio stranieri

  13. Alla costituzione della Commissione provvede il Ministero della Salute con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  14. La Commissione per la didattica è composta pariteticamente da rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, dell'Istituto Superiore di Sanità e di associazioni scientifiche e di enti con comprovata competenza in scienza degli animali da laboratorio.

  15. La Commissione per la didattica valuta l'aggiornamento ed adeguamento dei programmi di cui al comma 12 in base al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia, avvalendosi anche di ulteriori competenze che si rendano necessarie.

  16. I membri della Commissione per la didattica restano in carica per un triennio e possono essere rinnovati.

  17. Entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione per la didattica, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana un decreto recante il Piano Didattico elaborato dalla medesima Commissione.

Articolo 10
(STABILIMENTI UTILIZZATORI)

  1. Ai sensi della presente legge è considerato "stabilimento utilizzatore" qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in procedure.

  2. Chiunque intenda porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero della Salute.

  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 deve obbligatoriamente indicare il responsabile dello stabilimento utilizzatore e il medico veterinario responsabile del benessere degli animali.

  4. Ai fini di cui al comma 2 il Ministero della Salute accerta :

    a) che gli impianti e le attrezzature siano adeguate alle specie di animali stabulate ed alle procedure che vi saranno effettuate;
    b) Che le strutture per gli animali geneticamente modificati garantiscano contenimenti adeguati ed efficienti atti a prevenire un rilascio accidentale in ambiente;
    c) Che le qualifiche e le competenze del responsabile dello stabilimento, del medico veterinario responsabile e del personale addetto allo stabilimento utilizzatore ed alla cura e benessere degli animali soddisfino le condizioni previste dall'articolo 9;
    d) Che, in base alla tipologia della struttura, delle procedure e al numero degli animali e specie alloggiate, siano presenti un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura ed il controllo giornaliero degli animali nonché il corretto funzionamento della struttura.

  5. Il Ministero della Salute, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale, istituisce un elenco informatico degli stabilimenti utilizzatori autorizzati sul territorio nazionale.
    Ok, buono, come del resto tutto l'aspetto legato all'informatizzazione del settore

  6. Il responsabile dello stabilimento utilizzatore deve indicare in un apposito archivio informatico:
    Ok, buono

    a. La data di arrivo degli animali nello stabilimento
    b. La loro provenienza
    c. La specie, il ceppo, il numero, il sesso e la data di nascita o l'età di ogni animale o lotto di animali, nonché le loro condizioni di salute
    d. Il codice del lotto o gli eventuali codici di identificazione individuali
    e. L'ubicazione dell'alloggiamento degli animali
    f. Le date di inizio e di termine della procedura per gli animali effettivamente utilizzati, con l'indicazione del responsabile della procedura
    g. Gli animali deceduti o soppressi con l'indicazione della data di morte
    h. Le specie ed il numero di animali destinati al reinserimento con l'indicazione dell'istituzione affidataria e la data di uscita dallo stabilimento utilizzatore
    i. Le specie ed il numero di animali ceduti ad altri stabilimenti

  7. Gli animali geneticamente modificati devono essere opportunamente identificati secondo i criteri del comma 6.

  8. Gli stabilimenti utilizzatori possono ricevere animali esclusivamente dagli stabilimenti di allevamento o di fornitura autorizzati o da insediamenti zootecnici regolarmente registrati presso le ASL competenti per territorio.

  9. Gli animali allevati per finalità correlate al progetto di ricerca possono essere ceduti ad un altro stabilimento utilizzatore soltanto a titolo gratuito.

  10. Ai fini del comma 9 è possibile importare animali da stabilimenti utilizzatori riconosciuti ed autorizzati nel Paese di origine.
    Elemento negativo, si dovrebbero esigere gli stessi standard degli stabilimenti italiani, tale elemento aggira il problema e lo risolve a favore dei vivisettori
    Non ci è stato possibile ottenere di più su questo punto. D'altra parte, la legge attuale è ancora più lasca perché dice solo che gli animali devono essere "legalmente importati".

  11. Qualora i casi previsti dai commi 9 e 10 riguardino animali geneticamente modificati, ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero della Salute, specificando il destinatario, le finalità della cessione, il numero e le specie di animali ceduti.
    Nel caso degli animali randagi come ci si comporta? Nella vecchia legge è specificato chiaramente, qui no
    Nel testo viene detto che tutte le specie animali dell'allegato I (cioè quelle di prima, più gerbilli e minipig) devono provenire da stabilimenti autorizzati, non possono venire da canili o altro.

  12. Le spese relative ai controlli necessari per il rilascio dell'autorizzazione previste dal presente articolo sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione stessa.

Articolo 11
(STABILIMENTI DI ALLEVAMENTO E DI FORNITURA)

  1. Ai sensi della presente legge è considerato:

    a) "stabilimento di allevamento", qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati al solo scopo di essere successivamente utilizzati in uno stabilimento utilizzatore;
    b) "stabilimento di fornitura", qualsiasi stabilimento, diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati agli stabilimenti utilizzatori.

  2. Gli stabilimenti di allevamento e di fornitura possono ricevere animali importati soltanto da stabilimenti in cui i requisiti di benessere siano garantiti dall'Autorità competente del Paese di appartenenza.

  3. Gli animali importati, appartenenti alle specie di cui all'Allegato 1 della presente legge, devono essere generati in cattività.

  4. E' compito dello stabilimento di allevamento o di fornitura verificare e certificare la provenienza e l'identificazione di ogni animale importato.

  5. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'apertura di stabilimenti di allevamento o di fornitura e ne trasmette copia al Ministero della Salute, alla Regione, alla ASL ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competenti per territorio.

  6. L'autorizzazione di cui al comma 5 deve indicare il responsabile dello stabilimento, il medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali, nonché il personale adibito alla assistenza degli animali ed al funzionamento delle attrezzature.

  7. Il personale di cui al comma 6 deve soddisfare le condizioni di formazione descritte dall'articolo 9 e dall'Allegato 5 della presente legge.

  8. I cani, gatti, primati non umani, cavalli presenti negli stabilimenti di allevamento o di fornitura devono essere dotati di un microcip o di altro strumento di riconoscimento individuale applicato dal medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.

  9. Il responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura deve annotare in un apposito archivio elettronico:
    Ok, buono

    a) Il numero e le specie di animali presenti nello stabilimento, l'età ed il sesso degli animali, nonché i codici di riconoscimento di cui al comma 8 o i lotti degli animali nati nello stabilimento e degli animali di diversa provenienza;
    b) Il numero e le specie, l'età , il sesso e gli eventuali codici di riconoscimento individuali o dei lotti degli animali forniti, la data del ricevimento dell'ordine, la data di effettuazione della fornitura e l'indirizzo del destinatario;
    c) Il numero degli animali morti nello stabilimento, specificando, quando possibile, la causa del decesso.

  10. Almeno una volta all'anno i servizi veterinari della ASL competente per territorio controllano la corrispondenza tra le annotazioni degli archivi di cui al comma 9 e gli animali presenti nello stabilimento interessato.

  11. La vendita degli animali agli stabilimenti utilizzatori è effettuata previa richiesta di copia dell'autorizzazione all'utilizzo degli animali rilasciata dal Ministero della Salute.

  12. In caso di esportazione di animali deve essere richiesta e conservata copia dell'autorizzazione dello stabilimento di allevamento, fornitura o utilizzatore, rilasciata dall'Autorità nazionale competente.

ARTICOLO 12
(CONDIZIONI DEGLI ANIMALI NEGLI STABILIMENTI)

  1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali a fini di ricerca deve provvedere, conformemente a quanto disposto dall'Allegato II annesso alla presente legge, affinché:

    a) Gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
    b) Sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;
    c) Siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;
    d) Un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o forte stress.
    CVL, nulla di nuovo e nulla di migliorato, il forte stress rimpiazza l'angoscia, si poteva fare molto di più. Manca rispetto alla vecchia legge la voce "e":  
    e) Siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente riscontrati
    Per quale motivo è stata omessa la suddetta voce?
    Ci sembra comunque già compresa in c e d.

  2. Il personale addetto al mantenimento e cura degli animali verifica quotidianamente le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati, informando tempestivamente il medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario in caso di insorgenza di stati di sofferenza o forte stress negli animali.

  3. Il Medico veterinario controlla le condizioni di salute e il benessere degli animali, assicura il corretto trattamento in tutte le fasi delle singole tecniche o procedure, allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, sofferenza o forte stress inutili.

  4. L'Allegato II della presente legge descrive le modalità di sistemazione e le condizioni di permanenza degli animali negli stabilimenti di cui agli articoli 10 e 11.

  5. Le autorizzazioni all'apertura degli stabilimenti utilizzatori, di allevamento o di fornitura, sono concesse previa verifica della conformità delle strutture alle disposizioni dell'Allegato II annesso alla presente legge.

Articolo 13
(COMITATI PER LA CURA E L'UTILIZZO DEGLI ANIMALI)

  1. Ciascun ente di ricerca pubblico e privato che utilizzi animali a fini scientifici o tecnologici istituisce un "Comitato per la cura e l'utilizzo degli animali", a seguito denominato "Comitato".
    Assurdo che un ente che pratica la vivisezione istituisca un proprio Comitato interno (pagato presumibilmente dallo stesso ente) che è incaricato di dare un parere sulle attività, quale imparzialità si può pretendere da un organo del genere?
    Non si tratta di imparzialità, ma soprattutto di trovare persone che siano disponibili a condividere la responsabilità dell'esperimento.
    In ogni caso, questo articolo è abbastanza irrilevante (infatti non l'abbiamo citato come miglioramento), ma male non fa, ed è sempre burocrazia in più. Ne parleremo meglio al seminario, comunque non è molto importante.

  2. Il Comitato ha i seguenti compiti :

    a) Esprimere il parere sui progetti entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;
    b) Promuovere l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;  (?)
    c) Redigere, a cadenza annuale, un rapporto complessivo sull'andamento dei propri lavori da trasmettere al Ministero della salute.

  3. Nell'analisi dei progetti di ricerca il Comitato deve considerare:

    a) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
    b) la corretta applicazione della presente legge;
    c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
    d) la possibilità di sostituire una o più tecniche o procedure con metodi alternativi di cui all'articolo 8;
    e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto.

  4. Il Comitato comunica le proprie decisioni con parere motivato comprensivo del responso di ogni suo componente.

  5. Ogni Comitato è composto almeno da:

    a) tre esperti nell'utilizzo di animali a fini scientifici o tecnologici;
    b) un medico veterinario responsabile del benessere degli animali;
    c) un esperto in materie scientifico-tecnologiche che non utilizzi animali o di un esperto in metodi alternativi.
    Magari dipendenti dell'istituto?

  6. Ai fini della propria composizione, il Comitato deve garantire la proporzionalità delle componenti elencate al comma 5.

  7. I membri del Comitato eleggono il proprio Presidente e adottano un apposito regolamento per la disciplina delle attività.
    Il regolamento è a discrezione del Comitato? Si dovrebbero fissare delle regole e non lasciare tutto alle decisioni del Comitato
    Vedi sopra. Noi a questi comitati non crediamo, sono formati da vivisettori, quindi lasciano il tempo che trovano, qualunque sia il regolamento.

  8. Il Ministero della Salute cura la tenuta di un elenco informatico dei Comitati, provvedendo al suo costante aggiornamento.

  9. Gli stabilimenti utilizzatori possono affidare i compiti previsti dal presente articolo ad un Comitato operante in un ente diverso da quello loro afferente.

  10. I componenti del Comitato assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.

Articolo 14
(PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE )

  1. Ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero della Salute.

  2. Al fine del comma 1 è istituito presso il Ministero della Salute un sistema informatizzato di documentazione.

  3. Il responsabile del progetto compila per via telematica i moduli previsti dall'Allegato 4 annesso alla presente legge, corredati dal parere del Comitato e dalla relativa documentazione.

  4. Per il rilascio delle autorizzazioni il Ministero della Salute valuta il rapporto tra danno e beneficio, e in particolare:

    a) il parere del Comitato;
    b) che siano state prese in considerazione tutte le alternative all'utilizzo di animali;
    c) che la ricerca non costituisca una inutile duplicazione di ricerche precedenti;
    Troppo generico, peggiorativo rispetto alla vecchia legge
    Non è peggiorativo. Cosa lo rende peggiorativo?
    Va in ogni caso detto che nel modulo di autorizzazione, ci sono espliciti quesiti su questo punto, mentre prima non c'erano.

    d) che siano dichiarate le finalità del progetto e delle procedure adottate;
    e) che la competenza professionale del personale designato a condurre le procedure sia conforme a quanto previsto dalla presente legge;
    f) che il ricorso ad una determinata specie sia sufficientemente motivato;
    g) che vengano utilizzati numeri minimi di animali per il raggiungimento delle finalità del progetto;
    h) che siano state prese tutte le precauzioni possibili per prevenire o ridurre al minimo il dolore, la sofferenza e il forte stress nelle procedure ovvero per sostituire le procedure dolorose con tecniche diverse;
    i) che nel corso delle procedure che provochino dolore, sofferenza o forte stress vengano utilizzati anestetici, analgesici o ansiolitici adeguati;
    j) che siano giustificate le vie di somministrazione dei preparati;
    k) che vengano utilizzati metodi adeguati di eutanasia;

  5. Il Ministero della Salute entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda per la concessione dell'autorizzazione ai sensi del comma 1, comunica l'esito della sua valutazione.
    Il termine di 30 giorni è assolutamente utopistico

  6. Per i progetti che implicano l'utilizzo di primati non umani, animali geneticamente modificati, cani, gatti e cavalli ovvero in caso di progetti che non prevedano l'uso di anestesia di cui al comma 8 dell'articolo 4 o che provocano agli animali danni riferibili alla classe 3 descritta dalla sezione 9 dell'Allegato 4 annesso alla presente legge, il Ministero della Salute comunica l'esito della sua valutazione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
    60 giorni sono assolutamente insufficienti
    Su questo c'è poco da discutere, lo abbiamo evidenziato anche noi nella nostra analisi come punto che non ci piace per niente, ma è stato un prendere o lasciare, alla fine, e non ce la siamo sentita di far crollare tutto solo per questo punto, considerando che comunque, nel complesso, il regime di autorizzazione per tutte le richieste migliora molto la situazione reale attuale.

  7. Qualora il Ministero non si sia pronunciato entro i termini di cui ai commi 5 e 6, i progetti si considerano autorizzati.
    Tacito consenso come per la vecchia legge

  8. Ai fini della valutazione. il Ministero della Salute può richiedere una volta soltanto al responsabile del progetto ulteriori informazioni o chiarimenti.

  9. Nel caso di cui al comma 8, il termine per la valutazione dei progetti è sospeso fino all'avvenuta ricezione delle informazioni o dei chiarimenti da parte del responsabile del progetto.

  10. Il Ministero della Salute può subordinare l'autorizzazione al recepimento delle sue indicazioni.

  11. Tutte le informazioni del Ministero della Salute devono avvenire esclusivamente per via telematica a mezzo del sistema informatizzato di cui al comma 2.

  12. Le autorizzazioni hanno validità triennali con possibilità di rinnovo; entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione il responsabile del progetto può chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione del progetto.
    Peggiorativo: la vecchia legge prevedeva un preavviso di 1 anno
    Non è un peggioramento, è del tutto irrilevante. Anzi, piuttosto che chiedere autorizzazioni per nulla, prima ancora di sapere se ce ne sarà bisogno, meglio che vengano chieste solo se davvero alla fine si vede che c'è bisogno di continuare.

  13. I progetti autorizzati in esecuzione di obblighi derivanti da normative europee o internazionali o dalle farmacopee ufficiali sono automaticamente rinnovati mediante comunicazione al Ministero della Salute.

  14. Il responsabile del progetto comunica al Ministero della Salute, mediante il sistema informatizzato di cui al comma 2, le eventuali variazioni relative alle informazioni di cui all'Allegato IV annesso alla presente legge.

  15. Al fine di una migliore valutazione delle procedure o delle tecniche previste dal progetto, il Ministero della Salute, ove lo ritenga opportuno, può richiedere una perizia tecnico-scientifica ad esperti dell'Istituto Superiore di Sanità o del Consiglio Superiore di Sanità nelle materie di pertinenza del progetto.

  16. Nel caso in cui il Comitato non fornisca il proprio parere nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), il responsabile del progetto può presentare la domanda direttamente al Ministero della Salute.
    Per quale motivo il Comitato dovrebbe astenersi dall'esprimere un parere? Non è il compito che gli è stato affidato? In questo modo si lascia spazio a una miriade di scappatoie a tutto favore dei vivisezionisti, e per quale motivo il Ministero può richiedere una sola volta il parere al Comitato? Questo punto è molto limitante
    Anche su questo c'è stata molta discussione, si è lasciata questa "scappatoia" per evitare casi di "boicottaggio" di un singolo (che possono verificarsi, specie nelle università), per cui il singolo può sempre appellarsi al Ministero, che però deve tenere conto che il parere favorevole del Comitato non c'è, e quindi sarà più "severo" nel suo giudizio. Non è un punto importantissimo, proprio perché non crediamo che il giudizio di questi comitati sia così determinante. Ma male non fa.

  17. Nel caso di cui al comma 16, il Ministero della Salute sollecita il Comitato competente ad esprimere il proprio parere non oltre 15 giorni dalla data della richiesta. In caso di mancata risposta, il Ministero della Salute effettua tutti gli accertamenti al fine della valutazione del progetto entro sessanta giorni dallo scadere del citato termine di quindici giorni.
    Limitante ed incomprensibile, il Comitato dovrebbe essere obbligato a fornire un parere
    Vedi sopra.

  18. Il Ministero della Salute emana le sue decisioni con apposito decreto eventualmente corredato dalle perizie tecnico-scientifiche richieste ai sensi del comma 15. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Ministero della salute motiva le sue decisioni.

Articolo 15
(OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO)

  1. E' istituito presso il Ministero della Salute un Osservatorio Nazionale per la tutela degli animali da laboratorio, a seguito denominato "Osservatorio", con i seguenti compiti:

    a) proporre modifiche, integrazioni o approfondimenti della presente legge tenendo conto del progresso scientifico e dell' evoluzione delle decisioni in ambito europeo e internazionale;
    b) realizzare studi ed analisi sull'andamento della presente legge, anche con l'ausilio dei dati contenuti nella Banca Dati di cui all'articolo 16;
    c) Promuovere lo studio e la validazione dei metodi alternativi.
    Le competenze dell'Osservatorio appaiono limitate e puramente indicative, non pare un organo in possesso di un qualche tipo di controllo come invece dovrebbe essere
    Sta a noi farlo lavorare nel modo più efficace. Lo spazio c'è. Va detto comunque che la stessa esistenza dell'osservatorio è stata TANTISSIMO contrastata dai vivisettori, non lo volevano assolutamente.

  2. L'Osservatorio è presieduto da un Dirigente del Ministero della Salute responsabile dell'utilizzo degli animali a fini di ricerca ed è composto da rappresentanti dell'Università, dell' ISS, CNR, di altri enti di ricerca pubblica o privata e da associazioni per la tutela degli animali di rilevanza nazionale tra i quali sia garantita la presenza di un esperto in metodi alternativi.

  3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dal Ministro della Salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione della lista dei nominativi dei candidati; in mancanza di tale parere, il Ministro della salute procede comunque alla nomina.. Ogni mandato ha durata triennale con possibilità di rinnovo.

  4. L'Osservatorio regola i compiti di cui al comma 1 mediante l'adozione di un apposito regolamento. Le riunioni dell'Osservatorio hanno luogo almeno una volta ogni tre mesi.

  5. L'Osservatorio presenta al Ministro della Salute una relazione annuale comprensiva di tutti i dati statistici relativi all'impiego degli animali nella ricerca e sullo stato di attuazione della legge.

  6. I componenti dell'Osservatorio assolvono il loro lavoro in regime di riservatezza, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e dei dati sensibili.

  7. In caso di violazioni alle disposizioni di cui al comma 6 da parte di uno o più componenti dell'Osservatorio, il Ministro della Salute provvede immediatamente alla revoca della nomina e alla relativa sostituzione.
    I compiti dell'Osservatorio dovrebbero essere ben maggiori e comprendere anche mansioni di controllo e supervisione affiancando in tale lavoro il Ministero il cui operato è sempre stato deficitario. I compiti svolti dall'Osservatorio sono in pratica quelli che svolge attualmente un'associazione come la LAV: puramente propositivi
    Stesso commento di cui sopra

Articolo 16
(BANCA DATI TELEMATICA)

  1. E' istituita presso l'Ufficio competente per la tutela e benessere degli animali della Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Dipartimento di prevenzione e della comunicazione del Ministero della Salute, una Banca dati telematica per la raccolta dei dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti di ricerca a fini scientifici o tecnologici.
    Ok positivo

  2. Il Ministero della Salute controlla e gestisce l'esattezza e l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 ed è garante della riservatezza dei dati personali.

  3. La Banca dati telematica contiene:

    a) Il numero dei progetti autorizzati e respinti in riferimento ad ogni anno;
    b) Le relazioni integrali di cui al comma 5 dell'articolo 15;
    c) La Raccolta su base nazionale ed internazionale di informazioni e di pubblicazioni relative all'impiego di metodi alternativi;
    d) Il collegamento in rete dei rifugi per il reinserimento degli animali di cui al comma 9 dell'articolo 5;
    e) L'elenco dei metodi alternativi validati e quelli in corso di validazione;
    f) L'elenco dei Comitati di utilizzo e cura degli animali;
    g) L'elenco degli stabilimenti utilizzatori;
    h) L'elenco degli stabilimenti di allevamento e di fornitura;
    i) L'elenco delle strutture di accoglienza di cui all'articolo 5 per il reinserimento degli animali;
    j) L'elenco degli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura europei e dei Paesi Terzi;

  4. Gli elenchi di cui al comma 3 non dovranno contenere nessuna informazione che possa portare all'identificazione del personale di cui all'articolo 9.
    E il numero degli animali utilizzati? Non si capisce se le banche dati degli istituti utilizzatori confluiscano nella banca dati generale per l'incrocio delle informazioni, dovrebbe essere così, in questo caso si avrebbe un reale controllo
    Non sono stati specificati i dettagli tecnici, comunque è chiaro che il numero di animali utilizzati si conteggia sulla base delle richieste di autorizzazione. E' sempre quello riportato nelle tabelle comunitarie, ci sono gli allegati che le descrivono, ma sono le stesse di prima.

Articolo 17
(CONTROLLI)

  1. Sono abilitati ad effettuare controlli presso gli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza:

    a) Il Ministero della Salute;
    b) Il Servizio veterinario delle ASL;
    c) Gli organi di pubblica sicurezza.
    E le associazioni animaliste? E le guardie zoofile autorizzate? Nessun passo in tale direzione è stato fatto
    Gli organi di pubblica sicurezza possono sempre e comunque avvalersi di guardie volontarie. Qui non è vietato, quindi è ammesso

  2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano accertamenti in merito:

    1. alla congruità tra i dati contenuti nei registri e gli animali effettivamente presenti negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura;
    2. alla congruità tra le procedure autorizzate ed i procedimenti effettivamente eseguiti;
    3. alla corrispondenza tra il livello e la durata della sofferenza prevista e quella effettivamente subita dagli animali;
    4. alle condizioni di stabulazione degli animali relativamente a quanto stabilito dalle norme dell'Allegato 2 annesso alla presente legge;
    5. alla qualifica professionale del personale di cui all'articolo 9;
      La vecchia legge parlava esplicitamente di registri cartacei vidimati, e nella nuova legge? Che fine ha fatto il cartaceo?
      Il cartaceo rimane fino a che non si avrà la versione informatica
  3. I soggetti di cui al comma 1 eseguono controlli di cui al comma 2 negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza presenti sul loro territorio di competenza almeno una volta all'anno e senza preavviso e comunicano immediatamente al Ministero della Salute l'esito della loro indagine.
    La frequenza dei controlli dovrebbe essere maggiore, nulla di cambiato rispetto al passato
    Sì che cambia, qui c'è l'obbligo di almeno una volta l'anno, a sorpresa.

  4. Al fine di assicurare un'adeguata competenza nei controlli, a garanzia del maggior benessere degli animali, i Servizi Veterinari delle Asl e gli organi di pubblica sicurezza possono avvalersi, per i compiti loro assegnati dal comma 1, di medici veterinari specialisti in scienza e medicina degli animali da laboratorio di cui all'articolo 9 ovvero, per compiti specifici, della collaborazione di specialisti in scienza degli animali da laboratorio.
    E le associazioni animaliste?
    Vedi sopra, le guardie volontarie possono sempre essere usate come ausiliarie.

Articolo 18
(SANZIONI)

  1. Le violazioni al comma 5 dell'articolo 4 , salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con una sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro; in caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata fino a 50.000 euro ed è disposta la revoca dell'autorizzazione al progetto.
    La vecchia legge utilizzava spesso la formula: "indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato", ciò significava che una sanzione amministrativa non escludeva un procedimento penale, in questo testo tale formula è usata con molta più parsimonia. Anche le sanzioni amministrative (tenuto conto dell'anno a cui risale la vecchia legge, e delle immense potenzialità economiche delle multinazionali interessate al settore) se confrontate con quelle della vecchia legge, appaiono blande in molti casi ed insufficienti in altri, un aumento dei controlli e sanzioni amministrative pesanti avrebbero sicuramente giovato al rispetto della legge ed in definitiva al benessere degli animali, l'articolo quindi è da considerarsi in toto insufficiente
    Viene detto anche qui, in quasi tutti i commi, "salvo che il fatto non costituisca reato", non è vero che non è specificato. L'aumento dei controlli c'è, devono essere fatti almeno ogni anno. Oggi non vengono fatti quasi mai, ci sono laboratori universitari che lavorano da 20 anni su scimmie e non hanno mai subito un controllo! Certamente sanzioni più pesanti sarebbero state preferibili, fosse per noi avremmo messo tutte sanzioni da 1 milione di euro... ma questo è quel che siamo riusciti ad ottenere.

  2. Le violazioni al comma 6 dell'articolo 4, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

  3. Le violazioni di cui al comma 10 dell'articolo 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, sono punite con la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro; in caso di violazione continuata o recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e il responsabile del progetto è sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare ricerche che implichino l'utilizzo degli animali.

  4. Le violazioni di cui al comma 11 dell'articolo 4, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000; in caso di violazione continuata o di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

  5. Le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 ed al comma 2 dell'articolo 7 lettere a), b), c), d), e) ed f), salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro. In caso di violazione continuata o recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo ed i responsabili sono sospesi per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare ricerche che implichino l'utilizzo di animali.

  6. Le violazioni ai commi 8 e 11 dell'articolo 5, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, sono punite con la sanzione amministrativa 3.000 a 30.000 euro e con la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

  7. Le violazioni al comma 3 dell'articolo 6 sono punite, indipendentemente dal procedimento penale, con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro e il responsabile del progetto è sospeso per un massimo di 5 anni da ogni autorizzazione ad effettuare ricerche che implichino l'utilizzo degli animali.

  8. Le violazioni dei commi 5 e 7 dell'articolo 6 sono punite con la sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro. In caso di violazione di cui al comma 7 del medesimo articolo è disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto e la confisca degli animali.

  9. Chiunque effettui qualsiasi manipolazione od uso di animali in assenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 9, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro ed è esonerato ad ogni tipo di attività sugli animali presso qualsiasi stabilimento fino al conseguimento del titolo abilitante a norma dell'articolo 9 e dell'Allegato 5 annesso alla presente . La stessa sanzione amministrativa aumentata di un terzo si applica al responsabile della ricerca.

  10. Il medico veterinario che omette la sua assistenza al mantenimento del benessere degli animali o la effettua con negligenza o imperizia è deferito dall'ordine dei medici veterinari competente e punito con una sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro.
    Non basta! Tenuto conto delle responsabilità del veterinario si deve prevedere una sanzione penale E' vero, non basta

  11. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 12, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 50.000 euro e con la sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e al comma 5 dell'articolo 11 fino al corretto adeguamento delle strutture.

  12. 12. Tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge sono punite con una sanzione amministrativa da 1000 ad un massimo di 10.000 euro.

Articolo 19
(DISPOSIZIONI FINALI )

  1. Il Ministero della Salute raccoglie i dati statistici sulla produzione e utilizzazione degli animali a fini scientifici o tecnologici sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 6 annesso alla presente legge, inviate dagli stabilimenti utilizzatori entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'impiego degli animali, e procede alla pubblicazione di tali dati nella Gazzetta Ufficiale a cadenza triennale.
    Non viene specificato l'elenco dei dati statistici pubblicati come avveniva nella vecchia legge. La cadenza triennale è assurda dato che grazie all'informatizzazione dei dati, la loro elaborazione è infinitamente più veloce e pratica, la cadenza dovrebbe essere annuale
    Le tabelle sono specificate negli allegati, il fatto che siano disponibili in tempo reale crediamo sia una questione di dettaglio implementativo da non discutere qui. Pensiamo che saranno effettivamente presenti in tempo reale. L'Osservatorio su questo potrà agire di sicuro

  2. Non possono essere pubblicate informazioni pervenute al Ministero della Salute in applicazione della presente legge quando rivestono un particolare interesse commerciale.

  3. Il Ministero della Salute comunica alla Commissione della Comunità europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative alla protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutte le ricerche che facciano uso di animali svolte nel proprio territorio nazionale e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente tali ricerche.

  4. Nell'ambito delle possibilità previste dalla legge sul riordino del Ministero della Salute, il Ministro della Salute provvede ad assicurare all'Ufficio tutela e benessere degli animali della citata Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti di cui all'articolo 16, comma 1, un organico adeguato ad espletare le funzioni previste dalla presente legge fino ad un massimo di sei unità operative.

  5. Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un sistema informatizzato di cui al comma 2 dell'articolo 14 e della Banca Dati telematica di cui all'articolo 16.

  6. Gli Allegati sono parte integrante della presente legge. Il Ministero della Salute può, con proprio decreto, modificare le linee di indirizzo degli Allegati annessi alla presente legge al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnologici.

  7. I Comuni, previo parere della Asl competente per territorio, possono autorizzare il prelievo in natura di specie diverse da quelle elencate nell'Allegato 1 annesso alla presente legge.
    La legge prevede l'utilizzo di animali selvatici o no? Incongruente
    Questo rimane come prima, è possibile, sì

  8. 8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n.116.

ARTICOLO 20
(NORME TRANSITORIE)

  1. Le strutture di accoglienza che prima dell'entrata in vigore della presente legge svolgevano funzioni di reinserimento degli animali da laboratorio hanno facoltà di continuare le loro prestazioni fino all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 5.
    Ok, ma andrebbero ricontrollati
    Infatti hanno l'autorizzazione, ma devono rispettare le norme che prima nell'allegato erano facoltative e ora sono obbligatorie, perciò dovranno mettersi in regola.

  2. Gli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura che prima dell'entrata in vigore della presente legge svolgevano la propria funzione mantengono le autorizzazioni in essere.
    No! Dovrebbero invece essere ricontrollati e sottoposti a nuova autorizzazione prevedendo il rispetto delle nuove norme, nessuna deroga dovrebbe essere ammessa
    Vedi sopra. E' una via di mezzo. Se dai controlli si vede che non rispettano la normativa, avranno le sanzioni dovute

  3. Sono escluse dal conseguimento dei titoli abilitanti di cui all'articolo 9 le persone che, prima dell'entrata della presente legge, svolgevano regolarmente tali funzioni da almeno sei mesi presso uno stabilimento utilizzatore, di allevamento o di fornitura.
    No! Dovrebbero frequentare nuovi corsi per essere nuovamente abilitati
    Qui non c'è stato verso

  4. Al fine del comma 3 il responsabile di ogni stabilimento utilizzatore, di allevamento o di fornitura, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunica al Ministero della Salute il numero e le generalità del personale impiegato specificandone la qualifica ai sensi dell'articolo 9.

  5. Fino all'entrata in vigore del sistema informatizzato di cui al comma 5 dell'articolo 19, le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero della Salute a norma dell'articolo 14 in forma cartacea secondo le modalità previste da apposita Circolare Ministeriale.

  6. I progetti autorizzati e le comunicazioni eventualmente in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro naturale scadenza.

  7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della Salute e sono da questo destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge.
    E i rifugi? Gia' risposto sopra: non si beccano una lira.

Considerazioni sulla Proposta di Legge di modifica DLT 27/01/92 N° 116

Milano, 8 febbraio 2005

Alla luce di quanto considerato non riteniamo il nuovo testo di legge soddisfacente, nonostante vi siano indubbi miglioramenti soprattutto per l'introduzione di elementi giuridici e tecnologici utili e positivi. L'impianto della nuova legge non profila nessun concreto passo avanti rispetto alla vecchia, vi sono per contro addirittura dei peggioramenti che potrebbero arrecare un danno non quantificabile al momento, e con ripercussioni future non trascurabili, come il cedimento su tematiche quali le metodologie alternative.

Come tutte le leggi "animaliste", anche questa non fa eccezione al gioco delle "deroghe incrociate". Si afferma in un comma che qualcosa è proibito per derogarlo immediatamente nei commi successivi. L'esempio eclatante per questa legge è la presunta eliminazione della vivisezione per scopi didattici che, uscita dalla finestra, rientra dalla porta principale, e cioè la formazione dei nuovi vivisettori. In poche parole, questa legge è contraddistinta da una pericolosa vaghezza e da discutibili deroghe tanto che a nostro avviso, consapevoli del fatto che le multinazionali dispongono di ottimi avvocati, non contribuirà a cambiare la situazione attuale.

Non pare esistano di fatto organi di garanzia, in quanto quelli previsti vedono sempre e comunque i potenzialmente contrari alla vivisezione in minoranza e inoltre non hanno nessuna funzione sanzionatoria. Un esempio palese è l'osservatorio dove la maggioranza dei controllori corrisponde alla maggioranza dei controllati e che osserva senza avere capacità di modificare ciò che osserva.

Le sanzioni previste sono solo pecuniarie, in nessun caso è prevista una sanzione penale o un provvedimento di sospensione definitiva dell'attività, la cifra massima menzionata nel testo di legge è di 60.000, cifra assolutamente risibile per le casse delle multinazionali interessate al settore.

In quanto associazione animalista ed antispecista abbiamo dato il nostro appoggio iniziale consapevoli del fatto che l'abolizione della vivisezione in Italia fosse in questo momento impossibile, la nostra speranza però era di poter valutare un testo di legge sufficientemente innovativo da giustificare un riscontro favorevole. Sia dal punto di vista strategico che etico, non riteniamo opportuno avallare il presente testo, preferendo (per coerenza) rimanere estranei ad accordi che non prefigurano un sostanziale miglioramento delle condizioni di vita degli animali non umani usati in laboratorio, né una chiara volontà politica di un reale cambiamento in materia di vivisezione. Il nostro rifiuto del testo quindi non è solamente legato a questioni meramente tecniche, ma è il risultato anche e soprattutto di considerazioni politiche e della consapevolezza che in quanto antispecisti siamo tenuti alla massima coerenza possibile. Apprezziamo comunque il ruolo ed il lavoro svolto dai rappresentanti degli animalisti.

Considerazioni finali: crediamo di avere dimostrato che non c'è alcun reale peggioramento, ma solo miglioramenti. Che i miglioramenti potessero essere maggiori è indubbio, ma questo è quello che siamo riusciti a ottenere dal confronto (impari) coi vivisettori.

Non riteniamo vi siano deroghe incrociate che confondono le cose, che invece erano molto presenti nella vecchia legge.
Non riteniamo che sostenere questa legge significhi "accontentarsi", perché la nostra battaglia continua come prima e più di prima su tutti i fronti, non si ferma certo qui, ma riteniamo invece che questa legge possa darci degli strumenti per affrontare meglio la lotta e che salvi un certo numero, non irrilevante, di animali.

Siamo coscienti che su questa specifica legge questo è il meglio che è stato possibile ottenere con le attuali forze in gioco. Può darsi che altri più bravi di noi avrebbero ottenuto di più, chi lo sa, ma possiamo dire che in ogni momento ci siamo impegnati al massimo delle nostre forze.
Per questo non possiamo rifiutarla, perché vorrebbe dire ritornare alla 116 vecchia, che è, senza ombra di dubbio, peggiore. L'impegno è, ora, farla approvare e poi saperla usare bene, e solo lì si vedrà la differenza.

Per tutto il resto, si continua.

Marina Berati e Massimo Tettamanti

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