Qui di seguito riportiamo dunque quelli che SECONDO NOI sono i punti importanti di cambiamento tra l'attuale decreto 116 e questa nuova proposta di legge sulla vivisezione.
Riportiamo anche la risposta ad alcune critiche mosse su alcuni specifici commi, dimostrando che tali commi costituiscono invece un miglioramento e non certo un peggiormento della situazione attuale, o tutt'al più un "nulla di fatto".
Ascolta la spiegazione a voce! (circa 11 megabyte)
Il confronto tra il nuovo testo e il vecchio, ciascuno puo' anche farlo da solo, guardando la legge attuale: Testo dell'attuale 116. Ma il confronto non e' cosa da poco, perche' tutti gli articoli e i commi sono stati rimescolati con ordine diverso, e il lavoro di confronto prende davvero molte ore.
Abbiamo cercato di essere sintetici al massimo ma comunque è una trattazione un po' lunga, vi avvertiamo, ma chiunque voglia prendere una posizione con cognizione di causa deve per forza leggerla, ci spiace per voi :-)
Una premessa: per i test di tossicita' obbligatori per legge e per i protocolli regolamentati a livello internazionale, nulla e' stato toccato, perche' si tratta di normative europee e in alcuni casi anche di accordi mondiali, per cui non si puo' vietare o limitare qualcosa A LIVELLO NAZIONALE che e' invece obbligatorio per direttive europee. Si puo' agire, dunque, solo su una parte delle situazioni, assolutamente minima rispetto al totale.
Questo era già stato chiarito fin dalle prime riunioni.
Per tutte queste sperimentazioni occorrono progetti (alcuni già attivi) che siano COME MINIMO europei.
Elenchiamo qui di seguito i vari punti migliorativi del nuovo testo.
OGM
La nuova legge include gli animali OGM. In quella precedente, non erano menzionati. Non venivano quindi contati tutti quegli animali geneticamente modificati che nascevano sofferenti a causa della manipolazione genetica e magari morivano poco dopo senza mai essere usati, o che nascevano morti, o le cui madri morivano in gravidanza o dandoli alla luce. Quelli non entravano nel conto degli animali usati. Stimando un numero possibile rispetto ai dati di altri paesi si può pensare a circa 300.000 animali l'anno che attualmente non entrano in nessuna statistica o regolamentazione. Numero in aumento perché gli animali manipolati geneticamente saranno sempre più usati e sempre di meno gli animali "normali".
Non era possibile vietarle l'uso di OGM e porre l'Italia fuori dalla comunità scientifica internazionale, ma è stato possibile porre dei forti limiti nell'art. 6 che in nessun altro paese europeo esistono.
l'art 4 comma 1 dice:
in particolare non è ammissibile provocare, con azioni attive od omissive, dolore, forte stress, sofferenza o danni temporanei o durevoli agli animali per esigenze organizzative o economiche
Questo prima non esisteva, ed è utile nei casi in cui si usano animali perche' magari non ci si vuole dotare di una certa attrezzatura che consentirebbe di ottenere lo stesso risultato senza animali, o con un numero molto inferiore di animali, o con una sofferenza molto minore: questo non sarebbe piu' legale, perche' si tratterebbe di esigenze puramente economiche.
Stesso articolo, la frase: Non è permesso fare uso di alcun mezzo volto ad impedire o limitare l'espressione del dolore; è altresì vietato l'uso di agenti di blocco neuromuscolare, qualora abbiano il solo scopo di evitare o limitare l'espressione del dolore.
pone un divieto ad alcuni dei casi piu' aberranti.
Tutto l'art. 5 sul reinserimento degli animali e' completamente nuovo, ed e' quello per cui all'inizio avevamo lanciato l'appello per creare una rete di attivisti e rifugi per questi animali.
L'inserimento di questo articolo e' stato MOLTO osteggiato da quasi tutti i presenti (della controparte, ovviamente), alcuni hanno perfino osato mostrarsi "preoccupati" per la fine che potrebbero fare i conigli "magari qualcuno li prende per mangiarseli!"... sentirsi dire di fare attenzione al benessere degli animali è stato... surreale.
DIVIETI
Questo e' uno dei punti forti di questa nuova stesura: i divieti. Questo era il vero obiettivo nostro. Tutto il resto, anche se magari importante, era obbligatoriamente solo REGOLAMENTAZIONE mentre per questi campi, ESSENDO REGOLAMENTATI A LIVELLO NAZIONALE, si poteva chiedere l'ABOLIZIONE.
Art 7 comma 2:
a)La didattica
E' VIETATO l'impiego di animali per:
Era ora!
Sono anni che a spizzichi e bocconi si ottengono dichiarazioni di non uso di animali nella didattica da singole facolta' o corsi di laurea, ma queste dichiarazioni non sono comunque vincolanti, qualunque docente puo', in qualsiasi momento, iniziare a usarli. E allora, mentre oggi siamo costretti a rispondere a messaggi come questo qui sotto (non riportiamo il nome della studentessa, ma lei si riconoscera' di certo!) "ci spiace, il docente ha diritto di farlo, per legge, tu puoi chiedere di non assistere alla lezione e lui ha l'obbligo di non 'fartela pagare', ma lui l'animale lo puo' ammazzare e sezionare", con la nuova legge, mai piu' un docente potra' usare animali nei laboratori didattici di qualsiasi corso di laurea!
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Lettera di una studentessa:
ciao, la prossima settimana all'università di ******* inizierà il corso di fisiologia per scienze naturali, il professore, come ogni anno, cercherà di stupire tutti i suoi studenti uccidendo durante la lezione una rana per poi far passare il cuore che batte ancora in soluzione fisiologica... ne avevamo già parlato a proposito della dichiarazione del nostro presidente di facoltà di non fare esperimenti su animali per scopi didattico-dimostrativi. ora mi chiedo, ed altri con me, se posso in qualche modo cercare di attaccare cmq qst gesto come illegittimo... se c'è qualcosa a cui aggrapparsi per poter contestare il gesto non solo su basi etiche. grazie mille.
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b) Lo sviluppo, la produzione e il controllo di prodotti finiti o dei loro singoli componenti finalizzati ad uso cosmetico
c) La produzione e il controllo di prodotti finiti per uso domestico
d) La produzione e il controllo di materiale bellico
e) Test tossicologici con i protocolli della LD50 e della LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali
f) La produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali
QUESTE COSE QUI SOPRA SARANNO TUTTE VIETATE!
Stesso articolo, una cosa che non salva animali ma che ci consente di essere maggiormente informati:
L'utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici è riferito anche:
a)All'impiego o l'uccisione di un animale finalizzato al prelievo di organi, di tessuti od altri materiali biologici o dispositivi medicali
Oggi, gli animali uccisi per prelvare organi e tessuti, NON VENIVANO CONTATI NELLE STATISTICHE. E si stima che siano un 20%. Adesso, almeno, sapremo quanti sono, e avremo cifre piu' realistiche.
Art. 8 - Metodi alternativi
Anche questa è una cosa che, secondo la nostra esperienza (e anche questo e' un caso di "disallineamento" tra lo spirito della 116 e la realta' dei fatti...), e' molto importante nel salvare animali: l'applicazione dei metodi alternativi validati.
Tutto l'articolo 8 riguarda i metodi alternativi: nella 116 non esisteva nulla del genere. Perche' e' cosi' importante? Perche', oggi, ci vogliono ANNI prima che le aziende adottino nuovi metodi validati! Anche quelle che lo vogliono fare, possono metterci anche 2 anni a ottenere i vari documenti dal Ministero! E sapete quanti animali muoiono in quegli anni? E sapete da dove vengono molti dei conigli salvati dai laboratori? Proprio da casi come questi...
Capirete quanto consideriamo importante questo passo. E quanti nuovi animali si possano salvare (anche da questo aspetto e' nato l'appello iniziale per la creazione di rifugi).
Requisiti del personale
L'art. 9 parla della disciplina del personale abilitato, e, assieme all'allegato 5, costituisce l'altra novita' di questa legge. Attualmente, chiunque puo' maneggiare animali, anche chi ha la licenza di terza media e non ha alcuna specializzazione. Ora dovranno seguire un corso che insegni loro come minimo come maneggiare gli animali in modo da non far loro del male. Tutto questo significa, a parte un potenziale piccolo miglioramento nelle condizioni di vita degli animali, costi in piu' per i laboratori e per gli allevatori.
Comitati etici
Altra novita' della legge, e' l'istituzione dei Comitati per la cura e l'utilizzo degli animali. Questi sono comitati interni all'universita' o centro di ricerche pubblico o privato.
Non aspettatevi che questi comitati vieteranno chissa' cosa, comunque questo e' sempre un passo in piu' nella trafila da seguire per farsi approvare un progetto.
Inoltre, questo controllo NON si sostituisce a quelli del ministero e dell'Istituto Superiore di Sanita', ma si aggiunge, ed e' preventivo. Aggiungere questo passo significa che ciascun ricercatore che voglia vedere approvato un suo progetto con animali deve prima avere il benestare di altri suoi pari (o superiori) che siano disponibili a condividerne in qualche modo la responsabilita' dichiarando "Sì, questo esperimento e' necessario. Sì, non si possono usare alternative. Sì, non si possono usare meno animali".
Non e' detto che questo sia un miglioramento, bisogna vedere come andranno le cose, se questo passaggio in piu' sara' davvero un ostacolo o no, ma di certo male non fa, per noi!
L'articolo 14 e' particolarmente importante, perche' riguarda le modalita' per la richiesta di autorizzazione.
Contiene un vistoso miglioramento rispetto alla situazione attuale, ma anche una sorta di peggioramento. Vediamo di spiegarlo: oggi, e' necessaria l'autorizzazione a compiere un esperimento solo in pochissimi casi. In tutti gli altri, basta una comunicazione: si comunica che si svolgera' il tal esperimento su animali, e, appena inviata la comunicazione, si puo' iniziare a farlo, perche' non e' richiesto aspettare l'autorizzazione (basta solo l'autorizzazione dello stabilimento: se un certo laboratorio e' autorizzato, li' posso fare tutti gli esperimenti che voglio, mi basta comunicarlo).
I casi in cui serve invece esplicita autorizzazione, che pero', ad oggi, viene praticamente SEMPRE concessa sono:
Nella nuova legge, invece, a parte i test di tossicita' obbligatori per legge, che sono esclusi dal dover richiedere l'autorizzazione, perche' e' la legge stessa che impone di farli, TUTTI gli esperimenti devono essere AUTORIZZATI, non esiste piu' il regime di comunicazione pura. Questo e' stato fortemente voluto dall'on. Schmidt.
Quindi, non potra' piu' succedere, come ora, che arriva una comunicazione al Ministero, viene presa e archiviata e l'esperimento ha luogo. Ora, tutte le richieste vanno esaminate. Quelle che ora erano in regime di comunicazione, devono ottenere risposta entro 30 giorni. Le altre, quelle che adesso sono in regime di autorizzazione (tranne gli esperimenti didattici che sono invece del tutto vietati), devono ottenere risposta entro 60 giorni.
Dopo questo tempo, e qui viene la parte negativa, si considerano implicitamente approvate. Questo silenzio-assenso, chiaramente, non ci piace. Abbiamo cercato di modificare questo articolo per obbligare a una risposta esplicita, ma non c'e' stato verso. D'altra parte, se confrontato con la situazione di prima e' comunque nettamente migliore, perche':
1) In un altro articolo si afferma che l'organico dell'ufficio addetto all'esame di queste richieste verra' potenziato, fino a raggiungere un numero massimo di 6 persone (e non 2 come ora)
2) L'art. 15 istituisce un nuovo organismo: OSSERVATORIO NAZIONALE DI TUTELA dove ci saranno dentro anche animalisti.
Per cui vi e' la ragionevole speranza che vengano comunque esaminate TUTTE le richieste di usare animali e non una su sei come avviene attualmente.
Questo OSSERVATORIO NAZIONALE in cui ci devono essere dentro animalisti specializzati è la grande novità: il problema spesso non è la legge ma la sua applicazione. In questo modo potremo controllare direttamente il tutto.
Un altro miglioramento è che vengono inseriti anche i cavalli tra le specie "un po' piu' protette" (miglioramento per i cavalli, non per gli animali in generale, chiaramente)
Banca dati telematica
Altra novita', art. 16, la Banca Dati Telematica.
Contiene sostanzialmente dati statistici e le anagrafiche degli stabilimenti, oltre che un database di metodi alternativi.
Ma la questione davvero positiva è che tutte le richieste di autorizzazione dovranno essere inviate per via telematica, e saranno archiviate in un database, il che e' un grosso passo avanti, rispetto agli armadi inaccessibili con la sola documentazione cartacea oggi esistente!
I controlli
Nella nuova legge, i controlli li possono svolgere:
a)Il Ministero della Salute
b)Il Servizio veterinario delle ASL
c)Gli organi di pubblica sicurezza
Nella vecchia, non era ben specificato, si diceva solo "Il Ministero". C'era pero' una circolare successiva che specificava meglio, e che dava facolta' ai Comuni di avvalersi della guardie zoofile per i controlli riguardanti le eventuali violazioni dell'art. 727 (reato di maltrattamento di animali).
Ciò che avverrà a livello locale, comunale, ecc. non si può sapere attualmente e dipenderà dai singoli amministratori e regolamenti comunali ma la presenza dell'OSSERVATORIO NAZIONALE DI TUTELA (ripetiamo, per la prima volta con animalisti all'interno) dovrebbe essere una garanzia del fatto che i controlli verranno effettuati.
La grande domanda, non per la stesura della legge, ma per la sua applicazione, è: il personale che deve fare i controlli è abbastanza preparato?
La cosa positiva e' invece questa:
I soggetti di cui al comma 1 lettera b) e c) eseguono controlli di cui al comma 2 negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura presenti sul loro territorio di competenza almeno una volta all'anno e senza preavviso e ne comunicano immediatamente al Ministero della Salute l'esito della loro indagine.
Qui c'e' un obbligo specifico di eseguire controlli a sorpresa annualmente, cosa che prima non esisteva.
Avremmo voluto ottenere di più.
Ad esempio, volevamo questo:
- Sarà incentivata l'istituzione di cattedre, istituti e centri di ricerca dedicati ai metodi alternativi senza l'uso di animali.
- Nel Piano Sanitario Nazionale è assegnata una quota di promozione ed incentivo per i progetti che, pur potendo essere condotti attraverso l'impiego di animali, fanno invece uso di metodi alternativi che non comportano l'utilizzo di animali. Nessun ricercatore che riceva tali finanziamenti può effettuare, salvo revoca degli stessi, nello stesso periodo in Italia o all'estero esperimenti con gli animali.
E poi volevamo le varie cose citate prima a proposito dei controlli (la possibilità di effettuarli da parte delle guardie volontarie già compresa nel testo di legge), della banca dati (maggiore quantità di dati disponibili, e tutti pubblici), del benestare delle autorizzazioni senza silenzio assenso.
Non siamo riusciti a ottenerlo.
Con queste cose dentro, la nuova legge poteva essere decisamente migliore. Ma anche cosi' come sta, contiene, secondo noi, molti punti migliorativi, e nessuno realmente peggiorativo rispetto all'attuale.
Per tutti i motivi fin qui esposti, e dopo aver vissuto questa "trattativa" e visto cosa era possibile ottenere e cosa no, noi, e ce ne prediamo la piena responsabilita', riteniamo che questa legge sia da ACCETTARE, in quanto si tratta di un miglioramento - PICCOLO, ma un miglioramento - rispetto alla precedente, perche' pone piu' restrizioni di prima, salva animali perche' pone dei divieti in alcuni campi, salva altri animali accorciando i tempi di attesa per l'uso dei metodi alternativi validati, e rende piu' difficile effettuare sperimentazioni per vari aspetti.
Dicendo che e' da accettare, non diciamo che e' una legge che ci sembra giusta: nessuna legge sulla vivisezione lo e', l'unica cosa GIUSTA e' abolirla. Diciamo solo che e' meglio di prima, e per questo, consigliamo fortemente di sostenere la sua approvazione.
Non c'e' da esultare, non e' rivoluzionaria, questa nuova legge.
NESSUNA LEGGE NAZIONALE POTRA' MAI ESSERLO SU QUESTO ARGOMENTO.
Ma ha dei punti che consentono di salvare animali. E questo e' un passo avanti. Ogni animale salvato e' un passo avanti e, grazie a questa legge, si può stimare che verrà salvato qualche migliaio di animali l'anno (non essendoci dati precisi ora non è possibile avere una stima precisa).
Questa critica e' stata resa pubblica nei notiziari del Movimento Antispecista e durante un congresso tenutosi a Genova a dicembre 2004.
Rispondiamo solo ai 3 punti considerati piu' importanti da Terrile (espressi nel suo notiziario di novembre/dicembre 2004), perche' andare a disquisire sulle singole sue proposte "migliorative" risulta abbastanza inutile. Basti pensare alla sua proposta sui campi d'applicazione:
La sperimentazione è consentita solo allo scopo di promuovere il progresso della scienza e di migliorare lo stato di salute e di benessere degli animali utilizzati, senza l'intenzione di causare loro sofferenze o morte. Appositi comitati etici devono essere istituiti a livello regionale e nazionale al fine del rilascio delle opportune autorizzazioni. Sono vietati tutti i test non corrispondenti agli scopi suddetti (cosmesi, guerra, prodotti industriali o commerciali, etc.), inclusi i test di tossicità.
Bene, questo significa abolire la vivisezione.
Grazie tante, chi non lo vorrebbe? Ma se pensiamo di andare a un tavolo di lavoro per una riforma di una legge che definisce come usare gli animali, e in quella sede poter abolire la vivisezione, beh... la cosa lascia per lo meno stupefatti. Magari fosse cosi' facile abolire la vivisezione.
Quindi, ci limitiamo a rispondere a quelli che Terrile definisce "3 punti gravemente peggiorativi della normativa attuale".
In seguito Terrile ha distribuito un volantino che elenca 10 punti "peggiorativi". Rispondiamo puntualmente anche a questo, anche se per molti punti la risposta è già compresa nella risposta alle prime 3 critiche.
Invitiamo caldamente a leggere le nostre risposte, che fanno capire l'infondatezza delle critiche mosse da Terrile, prima di prendere una posizione, anche in considerazione del fatto che l'unica speranza che abbiamo di far passare questa proposta di legge senza peggioramenti è di farla passare così come sta, perché, ogni emendamento "migliorativo" (e ce ne sono tantissimi possibili, ovviamente) proposto dagli antivivisezionisti, aprirebbe la strada a un'ondata di emendamenti peggiorativi della controparte, che è molto più forte di noi. E andrebbe a finire come con la 727 sul maltrattamento agli animali, che lungo le discussioni in Camera e Senato è peggiorata tantissimo. Quel che era possibile fare, è stato fatto. Non abbiamo il "potere" per ottenere di più. Tutti noi avremmo voluto di più, ma questo è stato il massimo ottenibile, con le nostre forze. Chiunque insista a chiedere ulteriori modifiche, deve sapere che ha la responsabilità di star tentando di far crollare questo progetto, il che significa, cancellare un possibile passo avanti (dal quale partire poi per ulteriori passi) e rimanere invece nella situazione attuale, o, ancor peggio, dare la possibilità ai vivisettori di ottenere una legge ancora peggiore (per gli animali) di quella attuale.
Ci scusiamo in anticipo per la lunghezza della trattazione, ma preghiamo tutti di leggere fino in fondo.
PRIMO PUNTO - la prima critica di Terrile
a) RIUTILIZZO DI ANIMALI
a) la possibilità di riutilizzare animali (con eutanasia finale) che siano già stati oggetto di una spe-rimentazione durante la quale abbiano subito forti dolori o danni durevoli; possibilità peraltro vietata dalla direttiva europea 86/609, nonché dalla circolare del Ministero della Sanità del 14 maggio 2001 (Ministro U. Veronesi) in ottemperanza alla direttiva suddetta;
RISPOSTA
Falso, con la legge attuale il vivisettore fa piu'o meno quello che vuole e, se vuole, riutilizza. Decide tutto lui.
La legge 116 dice solo che non puo' usare 2 volte un animale in "esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti". Quindi, lo stesso animale puo' essere usato ancora in altri esperimenti che comportino un dolore piccolo, o medio (e sappiamo bene come la definizione di "piccolo" o "medio" sia affidata completamente al vivisettore!).
Con la nuova legge si specifica che dopo che un animale ha subito un esperimento che ha portato forte sofferenza, non puo' subirne altri. Dopo quell'esperimento può solo o essere affidato a un rifugio, o essere ucciso. Permette tutt'al piu' che esso venga anestetizzato, gli venga fatta una seconda procedura sotto anestesia totale, e poi venga ucciso prima del risveglio. Cosa che poteva essere fatta anche con la 116 (quindi non e' un peggioramento), ma con la 116 lo stesso animale poteva anche subire vari altri esperimenti, prima di quello terminale o dell'affido. Ora no.
Questo "permesso" che e' stato lasciato, di usarlo in anestesia totale prima di ucciderlo, serve anche per evitare che l'animale gia' usato venga ucciso e basta, e poi si usi un nuovo animale per un esperimento in anestesia totale. Anche se ovviamente la speranza e' sempre quella che l'animale venga affidato a un rifugio, sempre che sia ancora in condizioni di vivere.
SECONDO PUNTO che Terrile ritiene peggiorativo
b) l'inclusione tra i "metodi alternativi" di metodologie che impieghino lo stesso numero di animali per ottenere un numero maggiore di informazioni pertinenti la procedura (ossia il protocollo o test specifico); secondo la direttiva 86/609 infatti solo metodologie che riducano il numero di animali o le loro sofferenze possono essere definiti "metodi alternativi". Da notare che la formulazione adottata non parla delle sofferenze imposte da tali nuove metodologie, che potrebbero anche essere maggiori.
RISPOSTA
Falso, la legge 116 attuale dice esattamente lo stesso con parole diverse, sono le regole internazionali delle 3 R. Non ci piacciono ma, a livello legale, rimangono quelle, con la legge di prima e con quella di adesso.
Infatti la 116 dice:
c) adotta, avvalendosi secondo le rispettive competenze dell'Istituto superiore di sanità e della Direzione generale dei servizi veterinari, metodi alternativi per l'ottimizzazione dell'impiego degli animali.
"L'ottimizzazione dell'impiego degli animali" significa esattamente "ottenere un numero maggiore di informazioni pertinenti la procedura", non serve essere un addetto ai lavori per rendersene conto, crediamo sia una dicitura di facile comprensione per tutti.
TERZO PUNTO secondo Terrile "peggiorativo"
c) L'ampliamento dei campi applicativi della sperimentazione rispetto alla normativa attuale, includendovi i fini tecnologici, le tesi di laurea sperimentali, i dottorati di ricerca all'interno di progetti di ricerca, lo sviluppo, la produzione e il controllo dei presidi medico-chirurgici, le tecniche e le metodologie medico-chirurgiche, i dispositivi medici, la formazione del personale (con utilizzo di animali per la relativa didattica), i saggi biologici per la tutela dell'ecosistema, ecc.
RISPOSTA
In primis, va detto che piu' che un ampliamento la nuova legge prevede una diminuzione del campo di applicazione, perche' vieta l'uso di animali per:
a) La didattica;
b) Lo sviluppo, la produzione e il controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di ingredienti finalizzati ad uso cosmetico;
c) La produzione e il controllo di prodotti finiti per uso domestico;
d) La produzione e il controllo di materiale bellico;
e) Test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
f) La produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali.
Per quanto riguarda il resto, si tratta solo di giocare sulle parole: quello che prima era chiamato in un modo, ora e' chiamato in modo diverso, o quello che prima era compreso tutto in una categoria ora e' esplicitato: ma questo non comporta alcun ampliamento, solo una piu' precisa definizione delle cose.
Campi di applicazione della 116:
a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:
1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di
altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;
b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.
2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;
Nella nuova legge:
a) Ricerca biomedica di base e applicata, incluse le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca inseriti all'interno dei progetti di ricerca;
Finora sono sempre stati usati animali nelle tesi e nei dottorati, e questi casi non sono mai stati inclusi nella categoria "sperimentazione didattica", ma sempre nella categoria "ricerca di base". Non erano vietati.
Ora vengono esplicitate le 2 sottocategorie.
Non cambia nulla.
Per poter abolire alcuni campi abbiamo dovuto esplicitare meglio tutto.
Prima era tutto vago e tutto permesso. Ora no.
b) Attività di sviluppo, produzione e controllo di alimenti, farmaci, sieri, vaccini, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e di qualsivoglia sostanza o prodotto per la profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie e altri cattivi stati di salute nell'uomo, negli animali e per la salvaguardia dell'ambiente o nelle piante;
A parte qualche parola diversa, la situazione e' esattamente la stessa di prima.
c) Sviluppo e messa a punto di tecniche e metodologie medico-chirurgiche o dispositivi medici, formazione del personale preposto alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali;
Esattamente come prima. La differenza e' che e' citato in piu' il "personale preposto alla profilassi", ma questo non c'entra con la didattica universitaria, sono corsi professionali che nulla hanno a vedere con la didattica e che esistevano anche prima, che prevedono la manipolazione di animali.
d) Prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro o in-vivo, o che siano rivolte alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell'uomo o negli animali;
Questo e' stato aggiunto, voluto da noi, ed e' un miglioramento, perche' prima questi prelievi venivano ovviamente fatti, ma, non essendo inseriti tra i campi di applicazione venivano automaticamente considerati come "autorizzati" (tipicamente, uccisione di animali sani per il prelievo di tessuti e organi). Ora almeno si deve dar conto del loro uso.
Attenzione, quindi: aggiungere "campi di applicazione" non vuol dire usare animali in piu' campi di prima, vuol dire esplicitare quei campi in cui prima gli animali venivano usati lo stesso, ma in piu' applicare su di essi una normativa, e non ritenerli automaticamente autorizzati!
e) Saggi biologici per la tutela dell'ecosistema nell'interesse dell'uomo e degli animali e delle piante;
Uguale a prima.
RISPOSTA ALLE 10 CRITICHE MOSSE NEL VOLANTINO DI TERRILE
Il volantino afferma che:
La proposta di legge 5442 favorisce principalmente chi ha interesse a sperimentare su animali proponendo, oltre a quanto già possibile oggi, e senza limiti etici:
1) l'estensione della sperimentazione: a fini tecnologici (presidi medico- chirurgici, tecniche e metodologie medico-chirurgiche, dispositivi medici); alla formazione del personale; alle tesi di laurea ed ai dottorati di ricerca, ai saggi biologici per la tutela dell'ecosistema (v. progetto REACH europeo: è previsto l'uso di oltre 90.000 animali per il test di 100.000 sostanze chimiche disperse nell'ambiente da anni; libertà di ricerca non significa barbarie!);
RISPOSTA
Abbiamo già spiegato ampiamente sopra che non vi è una estensione dei campi di applicazione, ma al contrario una riduzione e una regolamentazione di quelli già esistenti ma non regolamentati. Per nessuno dei campi sopra citati vi è oggi alcun divieto, sono tutti campi in cui si usano animali. Parlare poi del progetto REACH come se i test di tossicità fossero normabili a livello nazionale e non fossero invece vincolati da direttive europee è particolarmente fuorviante per il lettore che magari conosce poco la normativa, quindi, fate attenzione ad andare a fondo su ogni affermazione.
2) la classificazione come "metodo alternativo" di ogni test che impieghi lo stesso numero di animali (e più sofferenze?) per ottenere un numero maggiore di informazioni, senza garanzia di ridurre gli animali globalmente utilizzati (contrariamente a quanto previsto dalla dir. 86/609);
RISPOSTA
Anche a questo punto abbiamo già risposto sopra. I "metodi alternativi" sono quelli che applicano le 3 R, così sono definiti a livello scientifico e lagislativo, e anche se non siamo d'accordo, perché a noi sta bene una sola di queste R (il Rimpiazzamento), non è che in una legge nazionale si possa variare la realtà dei fatti. E comunque non è di certo un peggioramento, perché era così anche nella vecchia legge.
3) l'autorizzazione dei test su animali secondo i criteri delle attuali normative internazionali (UE, OCSE, EMEA), anche ove esistano metodi alternativi specifici convalidati da tali organismi;
RISPOSTA
Qui più che dire "è falso", non possiamo, perché questa affermazione è basata sul nulla. Questa legge non norma nulla di quanto già normato dai regolamenti europei e internazionali.
4) di perpetuare la permissività della legge attuale autorizzando la sperimentazione senza anestesia se ciò è "incompatibile"(!) con le finalità del progetto;
RISPOSTA
Questo non è un peggioramento, è lasciare le cose come stanno. Tutti avremmo voluto imporre sempre l'obbligo di anestesia, ma non è stato un punto su cui le nostre forze sono state abbastanza "potenti". D'altra parte, il problema non è solo quello dell'anestesia, perché il dolore che l'animale prova dopo la fine dell'effetto dell'anestesia è molto più lungo. Nella nuova pdl, nella richiesta di autorizzazione si devono specificare gli analgesici usati post-esperimento e motivare l'eventuale non uso di analgesici.
5) il riutilizzo di un animale che abbia provato forti dolori o danni durevoli (vietato dalla dir. 86/609) purché esso venga ucciso al termine della procedura (!).
RISPOSTA
Sul riutilizzo degli animali abbiamo risposto già ampiamente sopra (vedi RIUTILIZZO).
6) l'uccisione degli animali non riutilizzabili se le strutture di accoglienza (rifugi) non avessero temporaneamente la capacità di ospitarli.
RISPOSTA
Letta così la cosa, sembra che oggi tutti gli animali a fine esperimento vengano riabilitati e vivano felici, e con la nuova legge no, vengano uccisi. Niente di più falso. Attualmente, tutti gli animali, al termine del loro "utilizzo" vengono uccisi. Non solo quelli "usati" (non dimentichiamo che per i vivisettori gli animali sono "materiali"), ma anche quelli mai usati. Succede non di rado che un laboratorio compri degli animali, poi per qualche motivo non vengano usati, e così diventano "eccedenze". Che fine fanno? Ammazzati. Solo raramente oggi si riesce a farseli dare (quelli mai usati o quelli usati e che ancora possono sperabilmente avere una vita "normale"), mentre con la nuova legge la possibilità di affido è ben definita e istituzionalizzata, quindi saranno certamente molti di più gli animali salvati rispetto a prima. Un gran numero verrà ucciso comunque, perché l'uccisione fa parte dello stesso esperimento (per esaminare organi e tessuti, ecc.). Di quelli salvabili, solo una certa parte potrà essere ospitata in rifugi e poi fatta adottare, ovviamente, date le nostre esigue forze, e quindi la rimanente parte continuerà a essere uccisa, come adesso. Ma possiamo chiamare questo un peggioramento?! Assolutamente no, è un miglioramento senza se e senza ma, limitato solo dalle nostre forze, e sicuramente rispetto alla situazione attuale è positivo.
7) la creazione di animali "geneticamente modificati" previa valutazione (?!) di quanti animali così generati saranno sofferenti, e di quanti "eccedentari" dovranno essere uccisi;
RISPOSTA
Non c'è attualmente alcun divieto d'uso di animali GM. Si possono usare senza alcuna regola e restrizione. Come può un articolo che pone delle regole essere considerato un peggioramento rispetto all'anarchia più assoluta? Starà anche a noi vigilare affinché questo articolo consenta veramente di ridurre il numero di animali usati, in modo da avere un reale miglioramento.
8) la valutazione dei "danni/benefici" per le richieste di autorizzazione alla sperimentazione, da parte del Ministero della Salute, in assenza di parametri per la quantificazione dei benefici;
RISPOSTA
E' abbastanza ovvio che alla fine il giudizio sia sempre soggettivo, ma forse nella legge attuale vi è qualcosa che lo consente? No. Quindi questo non è un peggioramento.
9) l'assenso tacito agli esperimenti (anche senza anestesia) su specie per le quali è prevista già oggi un'autorizzazione eccezionale (es.: cani, gatti, scimmie), se entro 60 giorni il Ministero non si sia pronunciato (verso l'assenza di scadenze della legge attuale!).
RISPOSTA
Questo è stato ampiamente affrontato nella sezione Richiesta di autorizzazione.
10) la garanzia dell'anonimato per il personale abilitato, inclusi i ricercatori.
RISPOSTA
Attualmente non sono pubblici i nomi e i recapiti degli sperimentatori che inviano richieste di autorizzazione, e così continuerà ad essere, non c'è alcun peggioramento. Per le ricerche universitarie, però, tutti i progetti autorizzati si possono trovare, assieme al nome del responsabile, sul sito del CINECA, e così continuerà ad essere.
CONCLUSIONE:
Fatto cosi' notare che i "gravi peggioramenti" non sono affatto tali, ma anzi sono in alcuni casi miglioramenti, in altri lasciano le cose come stavano, e preso atto che lo stesso Terrile ammette che in altri punti vi sono effettivi miglioramenti, non vediamo problemi a considerare la nuova stesura della legge nettamente migliorativa rispetto alla precedente.
Ribadiamo: non rivoluzionaria. Non quello che avremmo voluto. Ma migliore di prima.
Le critiche sotto riportate sono state espresse da Equivita nella loro newsletter di gennaio 2005, prima della pubblicazione del testo definitivo (ricordiamo che Equivita ha abbandonato i lavori a metà, quindi in quel momento non conosceva il testo di legge finale). Pubblichiamo e rispondiamo alle loro critiche, per completezza di informazione.
> abbiamo riscontrato che nessuna delle
> nostre richieste era stata introdotta nelle futura bozza di legge e che
> questa bozza si avviava ad essere sostanzialmente peggiore della attuale
> legge 116/92.
Questo e' totalmente falso.
Possiamo dirlo tranquillamente, sia perche' non e' vero che il testo in
quel momento era peggiorativo, sia perche' non lo e' ora, e lo avete potuto
vedere dai commenti sopra riportati.
Ma il punto sostanziale e' questo, l'abbiamo ripetuto fino alla nausea, ma lo ripetiamo per l'ennesima volta: non si abbandona prima della fine. Mai. Di cosa aveva paura Equivita? Di perdere tempo? Ottenere qualcosa per gli animali varra' pure il nostro tempo, no? E' a loro che va dedicato, no? E allora, perche' abbandonare la lotta? Ad andarsene, c'era sempre tempo. Si poteva andarsene l'ultimo giorno, dire "non ci sto". Ma abbandonare prima della fine significa non volersi impegnare per ottenere quanto piu' possibile, significa non rispettare tutti coloro che vi inviano donazioni per fare esattamente questo, battersi ogni momento per gli animali.
> Dopo esserci scontrati con un rifiuto categorico all¹inserimento non solo di
> un'ipotesi di verifica della validità scientifica della sperimentazione
> animale, ma perfino di un accenno all'esistenza di un movimento di
> scienziati che la contestano quale metodo di ricerca (vedi gli articoli
> sopra citati sulle riviste "British Medical Journal" e "New Scientist"),
Sarebbe stato totalmente controproducente. La richiesta del Comitato Equivita ha aperto le porte alle successive richieste dei vivisettori di inserire non 2 o 3, ma almeno 30mila articoli a favore. Con un disastro di immagine enorme.
Per fortuna, chiedendo noi stessi l'eliminazione di questa richiesta abbiamo impedito l'introduzione nell'articolo 1 di una serie di premesse che avrebbero modificato in senso peggiorativo tutto il testo della legge.
> dopo avere potuto constatare che la nostra presenza al tavolo veniva
> utilizzata per vantare sui media una "ottima collaborazione tra
> vivisezionisti e movimento anti-vivisezionista",
Falso anche questo, c'e' stato solo un articolo sul Corriere della Sera in cui il giornalista parlava di un tavolo congiunto, e infatti si e' trattato proprio di un tavolo congiunto.
Cosi' come sul forum vivisezione di Promiseland anche Massimo ha cercato di spiegare in estrema sintesi man mano come andavano le cose. Niente di segreto.
Chi sa di battersi con tutte le sue forze contro la vivisezione non ha paura di "rovinarsi l'immagine" perche' un giornale dice che si partecipa a un tavolo di lavoro coi vivisettori. Chi lo fa, sa benissimo di farlo per ottenere quanto piu' possibile, pur essendo in minoranza e che piu' che una collaborazione e' stata una negoziazione, in cui ciascuna parte cercava di ottenere il piu' possibile: chi per gli animali, chi per gli interessi dell'industria, chi per gli interessi dell'universita'. Vergognarsi di questo vuol dire non essere abbastanza certi della propria fermezza nelle proprie posizioni, non essere abbastanza certi di portare avanti la lotta sempre e solo per gli animali, non per la propria immagine.
> abbiamo ritenuto
> obbligatorio abbandonare il tavolo di lavoro, sottoscrivendo una
> dichiarazione congiunta con Animalisti Italiani e Movimento UNA. L'ultimo
> testo da noi visionato era tale da potersi considerare decisamente
> peggiorativo rispetto alla attuale legge
Vedi sopra: hanno abbandonato, non ci hanno provato veramente, hanno cercato di far crollare tutto per un mero problema di "immagine".
> Rimane il nostro stupore davanti al lavoro svolto
> da Forza Italia per modificare la legge in un momento in cui è
> in atto la revisione della Direttiva Europea 86/906, che determinerà la
> necessità di una nuova revisione.
Altra falsita'.
Durante la stesura del testo si e' tenuto conto della revisione europea, a ogni riunione i partecipanti alla stesura della nuova direttiva europea mettevano al corrente l'on. Schmidt e gli altri dei punti piu' importanti e dell'avanzamento dei lavori.
La proposta italiana e' in linea con le norme europee, che comunque saranno SICURAMENTE MOLTO piu' permissive, e che giungeranno non certo a breve. In particolare, si sa gia' che variera' l'allegato che regola la stabulazione degli animali, infatti nella nuova legge questo e' rimasto invariato con l'intento di modificarlo tra qualche anno al momento dell'approvazione della direttiva, mentre in altri punti si e' andati oltre.
Anche se noi non chiediamo soldi per svolgere questo lavoro, lo facciamo comunque in maniera professionale, non a caso.
> Rimane anche lo stupore nel vedere che si
> possa, con il presunto intento di migliorare la situazione degli
animali da
> laboratorio, peggiorare gravemente questa situazione "rilanciando" una
> vecchia legge che propone un metodo palesemente errato di ricerca, e
> cristallizzando in tal modo, per chissà quanti anni ancora, i principi che
> la ispirano.
Quindi era meglio tenersi la legge attuale, senza alcun miglioramento?
Con la nuova legge, almeno qualche divieto e' stato ottenuto, almeno, quelli che potevano essere ottenuti a livello nazionale. Sono stati ottenuti 4 DIVIETI ASSOLUTI, senza deroghe, il massimo che si puo' ottenere a livello nazionale (piu' altri 2 con deroghe dovute a vincoli internazionali), e ci sono vari altri punti migliorativi, quelli sopra descritti.
Oltre la Specie non ha partecipato direttamente ai lavori, ma ha delegato Massimo Tettamanti e Marina Berati. Una volta conclusi i lavori, esaminato il testo risultante, OLS ha ritenuto di non sostenere la nuova pdl. Riportiamo qui un documento in cui OLS evidenzia in rosso le proprie critiche, a cui abbiamo aggiunto in verde le nostre repliche di chiarimento.
Critiche di OLS e nostra replica.
Riportiamo qui alcune critiche del prof. Bruno Fedi, che ha partecipato al tavolo di lavoro sulla nuova 116, che il gruppo Bairo onlus ha fatto sue, scegliendo di conseguenza di non appoggiare questa pdl. Di seguito, le nostre risposte.
8 febbraio 2005
Guardiamo i fatti:
1.La legge non fa cenno di quanto dico da 30 anni ed ormai ammesso da tutti: i risultati ottenuti su animali non sono trasferibili all' uomo. Dunque, devono essere ripetuti, rendendo i malati, non gli animali, le prime autentiche cavie sperimentali. Si tratta di un fatto, non di un' opinione.
2. Il Ministero della salute ha ammesso che solo una piccolissima parte dei protocolli sperimentali viene oggi esaminato nel merito, e quasi la totalità usufruisce del "silenzio-assenso" già previsto implicitamente dalla legge stessa (v. art. 7, comma 1). Questo principio viene conservato nella nuova legge, riducendo però l' intervallo utile per la risposta: è un'altro fatto.
3. Nella legge, non vene accolta la mia proposta di una serie di controlli , attraverso comitati etico-scientifici, che esaminino tutti i protocolli. Non viene accolta la proposta di Lombardi Vallauri di una rigorosa impostazione etica. Dunque, neppure in una prospettiva lontana si tende a sostituire le "procedure", neppure quando sono esistenti reali alternative: ancora un fatto.
4. Tralascio ogni critica a moltissimi articoli, compreso quello che sancisce la legittimità di riusare animali già sottoposti a gravi sofferenze, purché si uccidano prima del risveglio. Tanta dolcezza mi commuove.
Opinione dello scrivente: l'assenso dato a questa legge contribuisce a conservare la situazione antiscientifica e immorale, attuale, basata solo su criteri economici, per altri 10 o 20 anni. Serve anche a conservare il pregiudizio che il sacrificio degli animali sia indispensabile.
Penso, dunque, che coloro che hanno approvato la nuova legge, possano continuare a gestire rifugi, riscuotere onori , pubblicare articoli e riviste, creare associazioni, essere eletti alla camera, al senato, al futuro "osservatorio", o semplicemente nel loro comune, ma debbano smettere di qualificarsi come animalisti: si qualifichino per ciò che sono.
Bruno Fedi.
RISPOSTA
Punto 1
Abbiamo gia' detto piu' volte che non e' in una legge che regolamenta l'uso degli animali che possono trovare spazio dichiarazioni antivivisezioniste. Troviamo assurdo e anche rivoltante il solo pensiero. Le istanze abolizioniste vanno portate avanti in ogni luogo e in ogni modo, e "sporcare" questi ideali mettendoli come "contentino" dentro a una legge che invece accetta la vivisezione e la regolamenta, e' un tale controsenso che non sappiamo neppure come possa passare per la testa di qualcuno un'idea del genere.
La nostra posizione e' ovviamente di abolizione totale, e la cosa e' talmente ovvia che non ci e' sembrato il caso di ribadirla ancora, e' sotto gli occhi di tutti come passiamo il nostro tempo a portare avanti iniziative, campagne e tenere conferenze antivivisezioniste... quando non veniamo perquisiti, indagati o arrestati per le nostre attivita' per gli animali.
Non e' in questa legge che l'antivivisezionismo trova spazio. In questa legge trovano spazio solo piccoli passi che consentono di ostacolare la vivisezione e usare meno animali. Nel contesto dell'accettazione dell'esistenza della vivisezione. Questo era chiaro fin da subito, questa e' la realta' dei fatti. O si accetta di lottare per portare a casa qualcosa, strappare ogni singolo miglioramento per gli animali dalle grinfie di chi non vuole concedere nulla, o si sta a casa e si lascia perdere.
Ribadiamo per l'ennesima volta: questa legge non e' neppure lontanamente quello che vogliamo. Non e' un punto di arrivo. E' un passo in un cammino lunghissimo. E' qualcosa che ci da' qualche strumento in piu' nella lotta, che diventera' quindi ancora piu' serrata (se mai possibile) rispetto a prima. Sono cose ovvie, scontate, ma dato che non sembrano esserlo per tutti, siamo costretti a esplicitarle.
Punto 2
Sulla gestione delle autorizzazioni, abbiamo gia' illustrato la situazione nel nostro commento alla legge.
Punto 3
Non crediamo nei comitati etico-scientifici, perche' saranno sempre e comunque formati da vivisettori, perche' i vivisettori sono la stragrande maggioranza dei ricercatori e continueranno a esserlo per un bel pezzo. Tali comitati, citati nella legge, e proposti non dagli animalisti ma dalla controparte, possono essere un passo burocratico in piu' da fare, e quindi, ben vengano, ma, come abbiamo gia' ribadito piu' volte, non ci credamo molto, e pensare di poter creare dei comitati composti da antivivisezionisti e' pura utopia (quasi quanto abolire la vivisezione).
Punto 4
Anche sul riuso di animali abbiamo gia' risposto, basta darsi la pena di leggere.
Con la legge attuale, il riuso di animali che hanno gia' sofferto molto, e' consentito. Con la nuova legge, no, tranne un singolo caso, quello in cui prima dell'uccisione dell'animale viene eseguita sotto anestesia una ulteriore procedura (solitamente prelievo di organi e tessuti). Questo caso era permesso gia' dalla 116, ma dalla 116 era permesso anche il riuso dell'animale, con o senza anestesia, per numerose altre procedure seguenti.
Basta leggersi il testo di legge.
Riguardo all'ultimo punto di critica personale, non crediamo sia il caso di perdere tempo prezioso a rispondere abbassandosi a puerili schermaglie. A noi interessa solo spiegare il contenuto della legge.
Marina Berati e Massimo Tettamanti
P.S.
Riteniamo le dichiarazioni effettuate dal Movimento Antispecista,
rappresentato al tavolo di lavoro dal Dr. Terrile e dal Prof. Fedi,
scorrette e palesemente fasulle.
In sintesi sosteniamo solo che una legge che vieta, per la prima volta
al mondo, 4 interi campi di vivisezione, sia meglio della legge
attuale che permette ai vivisettori di fare tutto quello che vogliono.
Non che sia la legge a cui aspiriamo di abolizione totale della vivisezione.
Crimini nascosti
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Se non hai il coraggio di guardare cosa succede nei laboratori di vivisezione, a maggior ragione: